Cassazione Civile, Ordinanza n. 30063/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario in costruendo stipulato il 28 febbraio 2003, contenente una clausola di indicizzazione e di "rischio cambio" che collegava i canoni sia a un tasso di interesse estero sia alle variazioni del rapporto di cambio euro/valuta. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto nulla la pattuizione per indeterminatezza e aveva condannato la locatrice alla restituzione delle somme addebitate in applicazione della clausola. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha invece dichiarato nulla la clausola per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., ritenendola autonoma, caratterizzata da aleatorietà e squilibrio delle prestazioni e, in sostanza, assimilabile a uno strumento finanziario. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato la clausola come autonoma e priva di causa meritevole, trascurando il testo contrattuale e il contesto complessivo; 2) violazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. perché la clausola non sarebbe un contratto atipico né uno strumento finanziario; 3) violazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. e dell'art. 41 Cost. per l'uso di parametri di meritevolezza ritenuti generici e incompatibili con l'autonomia negoziale; 4) applicazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. in assenza dei relativi presupposti, poiché l'assetto di alea e la supposta natura speculativa non basterebbero a fondare il giudizio di immeritevolezza; 5) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a base della decisione fatti non allegati né provati, relativi a cambio storico, approvvigionamenti in valuta e consapevolezza dell'utilizzatrice; 6) violazione dell'art. 1419 c.c. per avere dichiarato la nullità dell'intera disciplina del rischio cambio anziché della sola pattuizione eventualmente invalida. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati nei limiti illustrati, alla luce del successivo arresto delle Sezioni Unite che ha chiarito che il giudizio di immeritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; inoltre, la clausola di leasing che collega i canoni a un indice finanziario e al tasso di cambio non costituisce un patto immeritevole né uno strumento finanziario derivato implicito, e non è soggetta al T.U.F. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame della clausola secondo tali principi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società di leasing/locatrice, cassando la sentenza della Corte d'appello di Trieste e rinviando la causa alla medesima Corte in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la clausola di rischio cambio valutandola in rapporto alla causa concreta e allo scopo perseguito dalle parti, senza fondare il giudizio di immeritevolezza su mera aleatorietà, macchinosità o supposto squilibrio della pattuizione. Non è stata quindi confermata la declaratoria di nullità pronunciata in appello, né la conseguente statuizione restitutoria, che resta rimesse al nuovo esame del giudice di rinvio.
Norme richiamate
Il giudizio di immeritevolezza deve essere compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e alla causa concreta del contratto, non alla mera convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola.
Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della clausola contrattuale; la ricorrente lamentava che non fosse stato correttamente applicato.
Richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto; secondo la ricorrente sarebbe stato omesso.
Richiamato quale criterio di buona fede nell'interpretazione del contratto.
Richiamato quale criterio di conservazione dell'efficacia del contratto.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia negoziale e del limite ai controlli giudiziali sulla meritevolezza.
Richiamato come parametro del divieto di pronunciare su fatti o domande non devoluti dalle parti.
Richiamato in tema di decisione sui fatti allegati e provati dalle parti.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove.
Richiamato per sostenere che, ove vi fosse nullità, dovrebbe colpire solo la clausola e non l'intero assetto di rischio cambio, in ossequio al principio di conservazione del contratto.
Cita la base della condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione della clausola ritenuta nulla in primo grado.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Le Sezioni Unite hanno formulato un principio di diritto nell'interesse della legge.
Massime di principio
- Il giudizio di immeritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non può essere fondato sulla sola complessità della clausola, sulla sua aleatorietà o sul fatto che presenti un apparente squilibrio economico; occorre verificare lo scopo concretamente perseguito dalle parti e la causa concreta del rapporto.
- Una clausola di leasing che regoli il canone in funzione di un indice finanziario e delle fluttuazioni del cambio non è, per ciò solo, un contratto atipico immeritevole né uno strumento finanziario derivato implicito.
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale va esaminato il testo alla luce del complesso regolamento negoziale e dei criteri ermeneutici codicistici, senza isolare singole espressioni in modo atomistico.
- La valutazione della nullità di una pattuizione deve, ove possibile, rispettare il principio di conservazione del contratto e colpire solo la clausola effettivamente invalida, se la nullità non investe l'intero assetto negoziale.
- Il controllo di meritevolezza richiede una verifica globale dell'assetto degli interessi, comprensiva della fase genetica e di esecuzione del rapporto, ma sempre in funzione della causa concreta e non di un giudizio astratto di convenienza o di equilibrio economico.
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