Cassazione Penale, Sentenza n. 9008/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il motivo principale del ricorso era che, dopo che questa Corte aveva annullato l'ordinanza per rilascio tardivo e parziale delle intercettazioni (RIT), il giudice del rinvio non avrebbe dovuto limitarsi a una nuova motivazione fondata sugli stessi presupposti, ma avrebbe dovuto integrare il fascicolo con i nastri mancanti o valutare specificamente le conseguenze giuridiche dell'omesso deposito, dal momento che la nullità per omesso deposito era stata ritenuta sussistente dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento precedente era avvenuto per vizio di motivazione e che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio ha ampia facoltà di riesame dell'intero materiale probatorio e può compiere atti istruttori necessari. Pertanto il Tribunale poteva effettuare un nuovo e completo esame e legittimamente confermare la misura sulla base di una motivazione in parte diversa e/o arricchita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Non è disposta la remissione in libertà e la decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
La norma è richiamata nella parte in cui si eccepiva una violazione di legge processuale; la Corte rileva però che l'annullamento era stato pronunciato per vizio di motivazione, con le conseguenze giurisprudenziali che ne derivano per il giudice del rinvio
Richiamato per il principio che il giudice del rinvio non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione
Prevede che la parte privata che promuove il ricorso sia condannata al pagamento delle spese quando il ricorso è rigettato; la Corte ha applicato tale principio
art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.
comma 1-ter e richiamo al comma 1-bis
Stabilisce l'obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia della decisione quando da essa non consegue la rimessione in libertà, per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha ampia facoltà di riesame dell'intero materiale probatorio e può svolgere atti istruttori integrativi necessari per decidere; non è limitato ad interventi meramente formali sui punti indicati nella sentenza di annullamento
- Il giudice del rinvio non può invece basare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione: deve fornire una motivazione non affetta dagli stessi vizi o ricostruire i fatti con diverso e valido percorso argomentativo
- L'omesso o ritardato deposito di intercettazioni può giustificare l'annullamento se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa; tuttavia, se il giudice del rinvio, con un nuovo esame complessivo del materiale, ritiene che non vi sia pregiudizio e che permangano elementi indiziari rilevanti, può comunque confermare la misura
- La parte che propone ricorso cassazionale rigettato può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando la decisione di rigetto non comporta la rimessione in libertà, è necessario notificare la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni di attuazione del c.p.p.
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