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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14745/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due reati per i quali era stato condannato con due diverse sentenze. Sosteneva che vi fossero indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, in particolare la prossimità temporale e spaziale dei fatti, poiché entrambi commessi a Bologna e con decisioni di condanna emesse nel 2021. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva già escluso la continuazione valorizzando l'assenza di concreti elementi dimostrativi di un progetto unitario, l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati, le finalità opposte delle condotte e il fatto che i reati erano stati commessi in successione sulla base di risoluzioni criminose autonome ed estemporanee.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente ripetitiva di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione e che la valutazione sulla mancanza del medesimo disegno criminoso fosse sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    medesimo disegno criminoso

    La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o la mera propensione a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un disegno criminoso unitario già esistente al momento del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali, e non può essere fondato su un mero programma di vita o su una generica inclinazione a delinquere.
  • Per valutare il medesimo disegno criminoso occorre considerare indici concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive, singole causali, sistematicità e abitudini di vita, senza che sia necessaria la contemporanea presenza di tutti questi elementi.
  • La valutazione circa la sussistenza della continuazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamento dei fatti.
  • La mera vicinanza temporale e geografica dei reati, da sola, non è sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso quando gli altri elementi indicano decisioni criminose autonome ed estemporanee.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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