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Sentenza

Sentenza del 12/12/2022 n. 36213 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18069/2021, sostenendo che quella ordinanza fosse affetta da errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 (richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.). In particolare A.A. deduce che la Corte aveva affermato che la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado a favore dell'Agenzia, aveva ritenuto che l'accertamento fosse un "accertamento induttivo 'puro'" e che tale statuizione non fosse stata in alcun modo censurata dal ricorrente. In realtà, secondo A.A., nel proprio gravame aveva censurato proprio l'utilizzabilità dei risultati dello studio di settore quale elemento presuntivo, perché l'anno accertato era l'anno d'inizio dell'attività (pacificamente escluso dall'applicazione degli studi di settore) e perché lo scostamento non era grave e la relazione giustificativa del contribuente non era stata adeguatamente valutata. Sulla base di ciò chiede la revocazione per errore di fatto, ritenendo l'asserita falsa percezione dei fatti decisiva per la pronuncia impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per carenza del requisito dell'errore revocatorio. Ha ritenuto che la presunta 'falsa percezione' fosse in realtà questione di valutazione e di diritto (giudizio sulle conclusioni della CTR), non riconducibile all'errore di fatto revocatorio. La Corte ha precisato che la CTR aveva effettivamente considerato e riferito gli argomenti relativi all'anno d'inizio attività, allo scostamento e alla relazione giustificativa, per cui la censura del ricorrente attiene a valutazione e non a fatto erroneamente percepito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito) e ne è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il ricorso è dunque respinto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. c)

    Disciplina l'accertamento induttivo; la Corte ha richiamato che l'accertamento induttivo "puro" può fondarsi su presunzioni per le quali non sono richiesti i requisiti di gravità, precisione e concordanza quando ricorra la fattispecie normativa (es. rifiuto di esibizione documentale).

  • D.P.R. n. 633 del 1973, art. 55, comma 1

    Richiamiato unitamente all'art. 39 DPR 600/1973 quale normativa che prevede l'accertamento induttivo anche basato su presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nelle ipotesi previste.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Individua l'errore di fatto quale motivo di revocazione (errore revocatorio). Il ricorrente invocava tale norma quale fondamento del ricorso per revocazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiama i rimedi e i presupposti per la revocazione per errore di fatto; menzionata dal ricorrente come richiamo procedurale.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni in diritto civile (requisiti di gravità, precisione e concordanza). Nel processo tributario è richiamata per distinguere le ipotesi in cui l'accertamento induttivo richiede o meno tali requisiti.

  • art. 380-bis c.p.c., comma 1

    Norma processuale richiamata per la memoria depositata dal ricorrente; non modifica la valutazione sulla natura della censura (fattuale vs valutativa).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Prevede l'ulteriore contributo unificato che la Corte ha ritenuto potenzialmente dovuto, dichiarandone l'obbligo se dovuto.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742 e D.L. 27 giugno 2015, n. 83

    Riferite in relazione alla sospensione dei termini per il periodo feriale: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso alla luce della sospensione feriale dei termini.

Massime di principio

  • Il rimedio per revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) è assai limitato: richiede un errore di percezione dei fatti, non semplice dissenso sulla valutazione giuridica o sulla valutazione di merito del giudice.
  • Le censure che attengono alla valutazione della motivazione del giudice (ad esempio l'apprezzamento dell'applicabilità e del valore probatorio degli studi di settore, l'entità dello scostamento, la valutazione della relazione giustificativa) costituiscono valutazioni di diritto/merito e non sono decisive per la revocazione per errore di fatto.
  • Se si contesta l'utilizzabilità degli studi di settore (es. primo anno di attività che esclude l'applicazione), è importante che tali circostanze siano specificamente e chiaramente dedotte e documentate nei precedenti gradi di giudizio e nel ricorso, poiché la Corte di legittimità verifica se tali questioni siano state effettivamente ignorate o travisate come fatto.
  • Quando si invoca la revocazione per errore di fatto, occorre dimostrare in modo evidente che la Corte ha avuto una percezione materiale e non equivocabile dei fatti opposta rispetto a quanto emerge dagli atti (es. documento chiaramente riportato ma ignorato), non la mera divergenza interpretativa.
  • Prestare attenzione ai termini processuali e agli effetti della sospensione feriale: la decorrenza dei termini può essere sospesa per il periodo di ferie, influendo sulla tempestività dei rimedi straordinari.
  • Le pronunce di inammissibilità o di rigetto di rimedi straordinari possono comportare condanna alle spese e all'obbligo di versare contributi unificati supplementari; valutare il rischio economico prima di proporre ricorsi manifestamente infondati.

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