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Sentenza

Sentenza del 12/12/2022 n. 454 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero che aveva disconosciuto il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo relativi al 2017 (importo investito €307.760,21; credito €154.630,00, in gran parte compensato nel 2018 e in minima parte nel 2020). La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, nullità per mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, carenza o apparenza di motivazione circa l'assenza dei requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità, eccesso di potere per insufficiente competenza tecnica dell'Amministrazione e per omessa acquisizione del parere tecnico del MISE, nonché richieste relative all'esclusione o riduzione delle sanzioni.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso ritenendo determinante la carenza/apparenza di motivazione dell'atto di recupero e, soprattutto, l'omesso ricorso al parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico in una controversia che richiedeva valutazioni tecniche complesse. La Corte ha annullato l'atto di recupero e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. In precedenza era stata disposta la sospensione dell'atto impugnato con ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014) e successive modifiche

    Definisce le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta richiamando le definizioni europee; la Corte richiama questa disciplina come base normativa per valutare i requisiti tecnici delle attività agevolabili.

  • L. n. 190/2014 e L. n. 232/2016

    Modifiche normative richiamate come parte del quadro legislativo che disciplina il credito d'imposta per R&S.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.05.2015

    art. 8, comma 2 (decreto attuativo)

    Stabilisce modalità attuative e prevede la facoltà per l'Agenzia di richiedere il parere del MISE quando sono necessarie valutazioni tecniche; la Corte interpreta la facoltà come doverosa quando le verifiche richiedono competenze tecnico-scientifiche approfondite.

  • Comunicazione Europea 2014/C 198/01

    Fonte europea che fornisce le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale utilizzate dalla normativa nazionale per qualificare le attività R&S.

  • Manuale di Frascati

    Riferimento tecnico-scientifico adottato dalla normativa europea e nazionale per la classificazione delle attività di R&S (es. requisito della sistematicità e creatività).

  • art. 6 Legge n. 241/1990

    Norma sul contraddittorio (diritto di partecipare e di essere sentiti); la ricorrente aveva eccepito la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, ma la Corte ha deciso il caso principalmente sul profilo tecnico e procedurale relativo al parere MISE.

  • artt. 47 e 48 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Evocate a sostegno della pretesa di osservanza dei diritti fondamentali di difesa e di accesso alla giustizia; richiamate dalla ricorrente nell'ambito delle eccezioni preliminari.

  • art. 6 D.Lgs. n. 472/1997

    Norma richiamata dalla ricorrente con riferimento all'esclusione delle sanzioni; non è stato questo il centro della decisione, che si è risolta sull'illegittimità del recupero per carenza di supporto tecnico.

  • Circolari Agenzia delle Entrate 5/E/2016 e 13/E/2017

    Citazioni richiamate dalla ricorrente e dall'Ufficio nelle valutazioni operative; la Corte sottolinea l'importanza del ruolo tecnico del MISE rispetto alle sole interpretazioni amministrative.

Massime di principio

  • Quando la verifica del diritto al credito d'imposta per R&S richiede valutazioni tecnico-scientifiche complesse, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe acquisire il parere del MISE: la facoltà prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto attuativo deve essere esercitata se ne dipende la fondatezza dell'accertamento.
  • Motivazioni amministrative che si limitano a valutazioni di massima senza supporto tecnico specialistico sono insufficenti a giustificare il disconoscimento del beneficio; in tali casi il provvedimento è vulnerabile a censura per carenza o apparenza di motivazione.
  • La sussistenza dei requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità delle attività R&S va valutata alla luce delle definizioni europee (Comunicazione 2014/C198/01) e del Manuale di Frascati; la mera qualificazione come 'innovazione di processo' o 'organizzazione' deve essere tecnicamente argomentata.
  • Se il privato fornisce documentazione tecnica e relazioni di R&S, l'Amministrazione deve operare una valutazione motivata e, quando occorre competenza specialistica, integrare il procedimento con consulenze/pareri tecnici prima di adottare atti di recupero.
  • In contenziosi analoghi, i tribunali possono compensare le spese tra le parti quando la materia risulta particolarmente complessa e le questioni controverse suscettibili di diverse interpretazioni tecniche.

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