Sentenza del 12/12/2022 n. 255 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento IMU (anni 2012, 2013, 2014) per omesso o parziale versamento relativi a terreni agricoli. La società contestava la validità degli avvisi (presunta carenza/insufficiente motivazione) e la valutazione circa l'applicabilità dell'agevolazione per imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 13 DL 201/2011; in primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso rilevando la mancata presentazione della dichiarazione IMU e l'impossibilità per il Comune di verificare la conduzione diretta dei terreni.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha dichiarato ammissibile l'appello (rigettata l'eccezione di inammissibilità per decorrenza dei termini, perché la notifica del solo "dispositivo" non equivale alla notifica della sentenza completa) e ha parzialmente accolto l'appello sul merito: ha riconosciuto la qualifica di IAP per la società (attestata dalla Regione Friuli Venezia Giulia) e, quindi, la spettanza dell'agevolazione IMU per le annualità contestate. Tuttavia la dichiarazione IMU non era stata presentata e, pur non risultando decadenza del beneficio per tale omissione nella disciplina richiamata, è stata applicata la sanzione per omessa dichiarazione prevista dall'art. 14 D.lgs. 504/1992, determinata in euro 102 per il regime di continuazione sui tre anni. Le spese di lite sono state interamente compensate.
Norme richiamate
art. 51 D.lgs. 546/1992
"Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3"
Stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare dalla notificazione della sentenza; la Corte ha precisato che la notifica del solo "dispositivo" non vale come notificazione della sentenza ai fini dell'art. 51.
art. 38 D.lgs. 546/1992
Regola la richiesta di copie autentiche della sentenza e gli obblighi di notifica da parte delle parti; richiamata per distinguere la notifica della sentenza dalla mera comunicazione del dispositivo.
artt. 8 e 9 D.lgs. 23/2011
Disciplina l'IMU (sostituzione ICI e presupposto impositivo) e i relativi aspetti applicativi richiamati nella decisione.
art. 13 DL 201/2011
Contiene la disciplina delle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; la questione centrale era l'individuazione dei requisiti per il beneficio (possesso e conduzione diretta).
Circolare MEF 18 maggio 2012
Chiarisce che il moltiplicatore ridotto per terreni agricoli si applica solo se il terreno è posseduto e condotto dai CD o IAP iscritti alla previdenza agricola e che a chi non conduce il fondo il beneficio non spetta; richiama l'obbligo di dichiarazione quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie.
Decreto MEF 30.10.2012 (modello dichiarazione IMU)
Approvazione del modello dichiarativo IMU e indicazioni su quando la dichiarazione deve essere presentata (es. per fruire di agevolazioni o se il Comune non dispone delle informazioni).
art. 14 D.lgs. 504/1992
Prevede le sanzioni per omissione o errore nella dichiarazione: la Corte ha applicato la sanzione prevista (tra euro 51 e 258 per elementi non incidenti sulla determinazione del tributo) e l'ha quantificata secondo il cumulo/continuazione.
art. 12 comma 5 D.lgs. 472/1997
Principio della continuazione per le violazioni commesse in più annualità; utilizzato per aumentare la sanzione base complessivamente a euro 102.
art. 2 DL 102/2013, comma 5-bis
Norma che, per alcune particolari agevolazioni, prevede espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine; la Corte ha richiamato la norma per distinguere i casi in cui la mancata dichiarazione determina decadenza da quelli (come il caso di specie) in cui la decadenza non è stata espressamente prevista.
Giurisprudenza: Cass. 12852/2021, Cass. 21465/2020, Cass. 29966/2019
Richiamate per i principi relativi alla competenza regionale nell'attribuzione della qualifica IAP (Cass.12852/2021), al principio che alcuni benefici richiedono espressamente l'onere dichiarativo a pena di decadenza (Cass.21465/2020), e alla conferma del cumulo/continuazione delle sanzioni (Cass.29966/2019).
Massime di principio
- La notifica del "dispositivo" di una sentenza non equivale alla notifica della sentenza completa: per calcolare i termini di impugnazione occorre verificare la notifica della sentenza o la corretta esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 38 D.lgs. 546/1992.
- La qualifica di IAP rilasciata dalla regione competente per i terreni situati nel suo territorio può essere idonea a far valere il diritto alle agevolazioni IMU anche se l'azienda ha sede in altro territorio; occorre però la documentazione attestante l'iscrizione/qualifica.
- La mancata presentazione della dichiarazione IMU non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione, salvo che una norma espressa non preveda la decadenza a pena di perdita del beneficio; tuttavia l'omissione dichiarativa è sanzionabile.
- Il contribuente che intende fruire di benefici tributari deve comunque curare gli adempimenti dichiarativi previsti e conservare/depone le attestazioni (es. iscrizione IAP) per poter dimostrare i requisiti in caso di verifica.
- In presenza di omissioni ripetute su più annualità si applica il regime della continuazione ai fini della determinazione della sanzione.
- In sede di contenzioso tributario è fondamentale verificare la tempestività e la correttezza delle notifiche processuali e dei documenti di deposito (es. copia autentica della sentenza e ricevuta di spedizione), perché determinano l'ammissibilità dell'impugnazione.
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