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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8100/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna per i reati di estorsione (art. 629 c.p., episodio 29/02/2020) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 393 c.p., episodio 13/05/2020). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità per mancata assunzione di una prova decisiva: il Tribunale aveva dichiarato la decadenza della difesa dall'escussione dell'unico teste a discarico per presunta intempestività della citazione via raccomandata (mancata esibizione della ricevuta), cosa che a giudizio del ricorrente ledeva il diritto di difesa; 2) vizio di qualificazione della condotta e carenza di motivazione: contestata la qualificazione come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni per fatti riferibili a contestazioni contrattuali sulla vendita dell'autovettura; 3) vizio di motivazione circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ritenendo che il danno non fosse di elevato importo e che non fosse correttamente esclusa l'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che non esiste nel codice una causa di decadenza dalla prova basata sulla 'intempestività' della citazione del teste operata dalla difesa e che la Corte d'appello ha introdotto per via pretoria tale causa, omettendo inoltre di esaminare l'ulteriore doglianza sulla irrilevanza o superfluità della testimonianza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Lecce ai sensi dell'art. 604, comma 5 c.p.p., con la precisazione che la sezione di rinvio potrà rinnovare l'atto nullo o, se dichiara la nullità, decidere nel merito se riterrà che l'atto non fornisca elementi necessari al giudizio. Gli altri motivi sono stati rilevati ma il vizio decisivo è stato quello procedurale relativo alla prova testimoniale.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione, richiamata in ordine alla qualificazione della condotta contestata; la Corte non ha annullato la condanna per vizi di merito ma ha esaminato questioni processuali che hanno influito sul giudizio.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'oltraggio a pubblico ufficiale, parte dei capi di imputazione confermati in giudizio di merito.

  • art. 495 commi 2 e 4 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul potere del giudice di revocare o non ammettere prove ritenute superflue; la Corte ha censurato la Corte d'appello per non aver valutato se la testimonianza fosse irrilevante o superflua ai sensi di questa norma.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; richiamato per sottolineare la rilevanza del diritto dell'imputato a provare e all'effettiva possibilità di esercitare la difesa.

  • art. 133 comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede l'eventuale accompagnamento coattivo del teste regolarmente citato che ometta di comparire senza legittimo impedimento; la Corte usa questa norma per dedurre che la 'regolarità' della citazione non è connessa a termini temporali fissati per legge.

  • art. 142 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. (abrogato)

    Era richiamata per evidenziare che il precedente termine breve di 3 giorni è stato abrogato e quindi non esiste più un termine specifico che determini la presunta intempestività della citazione della difesa.

  • art. 604 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la Cassazione, in caso di annullamento per vizi non sanabili, a rinviare ad altra sezione della Corte territoriale; applicata per disporre il rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Lecce.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, secondo i termini procedurali applicati.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulla enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione; citata in ordine alla forma del ricorso.

  • art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di cassazione tra cui la violazione delle norme sul procedimento; richiamata quale parametro per censurare la mancata assunzione di prova decisiva.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante contestata in sede di merito per la valutazione sul diniego della sua applicazione; la Corte di Cassazione ha considerato la questione ma ha annullato per motivi procedurali.

Massime di principio

  • Non esiste nel codice penale o nel codice di procedura penale un termine assoluto fissato per la citazione del teste a cura della difesa: l'asserita 'intempestività' della citazione non costituisce di per sé causa di decadenza dalla prova.
  • La mancata citazione del teste (ossia la totale omissione) può integrare causa di decadenza dalla prova, ma la semplice tardività della citazione non può essere usata dal giudice come motivo automatico di preclusione della prova a meno che non emerga abuso o reiterazione idonea a ostacolare il processo.
  • Il giudice di merito (e la Corte d'appello) è obbligato a motivare specificamente anche sulle doglianze relative alla rilevanza o superfluità delle prove: omettere di pronunciarsi su questioni rilevanti integra vizio di motivazione e può determinare annullamento.
  • Il diritto dell'imputato a far valere la propria difesa mediante prove è tutelato costituzionalmente (art. 111 Cost.) e non può essere eroso da interpretazioni pretoriali che introducano cause di decadenza non previste dalla legge.
  • In caso di annullamento per vizi non di merito, la Corte di Cassazione può rinviare a diversa sezione della Corte d'appello ai sensi dell'art. 604(5) c.p.p.; la sezione di rinvio può rinnovare l'atto viziato o, se dichiara la nullità, decidere nel merito se gli atti siano sufficienti.

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