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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17166/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società di autotrasporto aveva presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo di una società in amministrazione straordinaria, chiedendo l'ammissione del credito di euro 127.415,09 in prededuzione, ai sensi della disciplina speciale dettata per l'ILVA. I commissari straordinari avevano contestato la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo della prededuzione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in via chirografaria, ritenendo non provata la qualità soggettiva richiesta e insussistente il requisito oggettivo, con interpretazione restrittiva della norma speciale. In opposizione allo stato passivo, la società creditrice aveva insistito per la prededuzione, sostenendo che essa spettasse a tutti i crediti delle imprese di autotrasporto funzionali alla continuità degli impianti produttivi dell'ILVA. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione, osservando che non era stato allegato né provato che i trasporti riguardassero lo stabilimento di Taranto e che, anzi, la documentazione indicava un collegamento con il sito produttivo di Marghera, estraneo al ciclo produttivo dell'acciaio. In cassazione, la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità del decreto e/o del procedimento per omessa trattazione collegiale dell'opposizione allo stato passivo, in violazione degli artt. 99, comma 3, l.fall., 24 e 111 Cost.; 2) nullità del decreto e/o del procedimento per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e della legge di conversione del 2017, perché la prededuzione sarebbe spettata anche per trasporti di prodotto finito destinati a consentire la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA e a concludere il ciclo produttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che l'art. 99, comma 3, l.fall. consenta la delega della trattazione al relatore senza necessità di preventiva comparizione delle parti davanti al collegio e che la motivazione del decreto fosse sufficiente al minimo costituzionale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la norma speciale sulla prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto va interpretata nel senso che la prededuzione spetta quando il trasporto sia funzionale alla continuità degli impianti produttivi dell'ILVA, senza limitazione allo stabilimento di Taranto e senza distinguere tra fasi del ciclo produttivo, includendo anche il trasporto del prodotto finito quale fase conclusiva del processo produttivo. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo la prededuzione al credito già ammesso in chirografo per euro 127.415,09. Le spese dei gradi di legittimità e di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore

  • art. 99, comma 3, l.fall.

    consente al presidente di delegare la trattazione del procedimento al relatore, senza obbligo di preventiva trattazione collegiale

  • art. 50-bis c.p.c.

    la riserva di collegialità è rispettata se la decisione finale è adottata dal tribunale in composizione collegiale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione del provvedimento deve superare il minimo costituzionale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003

    prevede la prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto secondo una norma speciale di stretta interpretazione, ma ampliata dalla successiva interpretazione autentica

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017

    norma interpretativa autentica che amplia i presupposti oggettivi della prededuzione, collegandola alla funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA

  • art. 2740 c.c.

    richiamato come principio generale derogato eccezionalmente dalla disciplina della prededuzione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione allo stato passivo, la formulazione dell'art. 99 l.fall. non impone che la prima comparizione si svolga necessariamente davanti al collegio; è legittima la delega della trattazione al relatore, purché la decisione sia assunta dal collegio.
  • Il vizio di motivazione è ravvisabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione sintetica ma intelligibile, che consenta di comprendere la ratio della decisione, supera il minimo costituzionale.
  • Le norme che attribuiscono prededuzione a categorie determinate di crediti, in quanto eccezionali e derogatorie del principio di responsabilità patrimoniale generale, vanno interpretate restrittivamente; tuttavia, una norma di interpretazione autentica può ampliare i presupposti applicativi della prededuzione secondo il significato letterale e sintattico del testo normativo.
  • Quando la disciplina speciale collega la prededuzione alla funzionalità degli impianti produttivi di un'impresa strategica, il requisito oggettivo non va ristretto a una singola fase o a un singolo sito produttivo, se il testo normativo e la sua interpretazione autentica mostrano che rileva il nesso funzionale con l'intero processo produttivo.
  • Il trasporto del prodotto finito, se inserito nel ciclo economico-produttivo e funzionale alla conclusione del processo, può integrare il presupposto oggettivo della prededuzione quando la norma speciale lo riconnette alla continuità dell'attività produttiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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