Ordinanza n. 1308/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Napoli n.284 del 05.11.2025, osteso a seguito di accesso agli atti il 20.01.2026 di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro; d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Napoli di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Napoli ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il rigetto amministrativo era intervenuto nell'ambito di una procedura avviata con un'istanza per il rilascio del nulla osta all'ingresso, la cui definizione aveva richiesto un consistente lasso di tempo. Il ricorrente ha sostenuto, anche mediante documentazione costituita da un contratto di lavoro e buste paga, di avere reperito già dal giugno 2025 una diversa opportunità lavorativa, con percezione di redditi adeguati. Il giudice ha valorizzato il ritardo nella conclusione della procedura e la circostanza che gli accertamenti relativi al rapporto lavorativo originario fossero stati svolti soltanto dopo lungo tempo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale. Ha ritenuto rilevante che il consistente decorso del tempo nella conclusione della procedura relativa al nulla osta, quali che ne fossero le ragioni, non fosse imputabile al ricorrente e che, pertanto, egli non potesse ragionevolmente essere chiamato a rispondere delle conseguenze sfavorevoli sopravvenute. Ha inoltre considerato irragionevole l'allocazione in capo al ricorrente dell'alea del ritardo, a fronte del contegno inerte dell'Amministrazione per un periodo significativo. La valutazione cautelare è stata rafforzata dal reperimento di una nuova occasione lavorativa già dal giugno 2025 e dalla documentazione attestante redditi adeguati. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, all'esito di una sommaria delibazione nella fase interinale.
La norma non è espressamente citata nel testo; il provvedimento riguarda tuttavia il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro. Non viene utilizzata come base esplicita della motivazione cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un provvedimento sfavorevole adottato dopo un significativo ritardo nella definizione della procedura amministrativa, il giudice può considerare non imputabili al richiedente le conseguenze pregiudizievoli del decorso del tempo, quando l'Amministrazione abbia mantenuto per lungo periodo un contegno inerte.
- È irragionevole allocare sul privato l'alea del ritardo procedimentale quando la situazione sfavorevole dipenda dal tempo impiegato dall'Amministrazione per svolgere gli accertamenti e concludere la procedura.
- Il reperimento medio tempore di una diversa opportunità lavorativa, documentato mediante contratto e buste paga attestanti redditi adeguati, costituisce elemento rilevante nella delibazione cautelare relativa al rigetto di un'istanza di permesso di soggiorno per lavoro.
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