Cassazione Penale, Sentenza n. 36875/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. deducendo molteplici censure: 1) violazione di norme processuali (art. 431-bis e 507 c.p.p.) e inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali reso da Giuseppe Scarda, con conseguente nullità dell'ordinanza di chiusura del dibattimento e degli atti connessi; 2) violazioni degli artt. 500, 507, 415-bis, 468 c.p.p. per uso inidoneo di giurisprudenza e per attività svolta dal teste di polizia giudiziaria non delegata, con uso probatorio del verbale contestato da parte del Pubblico Ministero; 3) mancata assunzione di prova decisiva (perizia grafica sulle sottoscrizioni relative alla pratica di nazionalizzazione) e vizio della motivazione in relazione alla testimonianza di Scarda; 4) errata applicazione della legge penale (art. 648-bis c.p.) e del procedimento di riqualificazione (art. 521 c.p.p.), nonché omissione della motivazione circa la presunta alterazione del numero di telaio; 5) nullità della citazione a giudizio in appello per errata notifica presso il difensore in presenza di elezione di domicilio riferita ad altro procedimento, con omissione di valutazione da parte della Corte di appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, commesso il 25/02/2010, si è estinto per prescrizione in data 22/04/2025. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di successione di più leggi penali posteriori al fatto, va applicato il regime complessivamente più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.). Ha inoltre ritenuto che la causa estintiva sopravvenuta (prescrizione) possa essere pronunciata in sede di legittimità purché il ricorso non sia inammissibile; nel caso di specie il ricorso non è stato considerato manifestamente infondato, in particolare con riferimento alle censure sull'utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni di Scarda. La Corte ha precisato che, trovandosi una causa estintiva sopravvenuta, non è necessario esaminare i vizi di motivazione della sentenza di merito, dovendosi comunque procedere alla declaratoria della estinzione del reato.
Norme richiamate
Norma penale cui era ascritto il fatto (ricettazione); la Corte di merito aveva ritenuto il ricorrente responsabile, ma la Cassazione ha annullato la condanna per sopravvenuta prescrizione senza entrare nel merito della qualificazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla riqualificazione del fatto; la censura riguardava la mancata motivazione circa la riqualificazione e la condotta contestata (manomissione del numero di telaio). La Corte di legittimità non ha approfondito la questione per effetto della declaratoria di prescrizione.
Richiamato in relazione alle modalità di formazione delle dichiarazioni testimoniali; il ricorrente sostiene che le formalità previste non siano state rispettate, rendendo inutilizzabile il verbale di sommarie informazioni di Scarda.
Norma rilevante ai fini dell'utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali; il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità del verbale ex art. 507 e vizi procedurali connessi, deduzioni ritenute non manifestamente infondate dalla Cassazione.
Richiamato tra le norme contestate in tema di istruttoria e prove testimoniali; il ricorrente ha dedotto vizio nella formazione e utilizzazione delle dichiarazioni rese durante l'istruttoria.
Norma menzionata tra quelle processuali la cui violazione sarebbe avvenuta, con riferimenti alle modalità di svolgimento del dibattimento e delle notificazioni/procedure processuali contestate.
Richiamato dal ricorrente nei motivi relativi alla istruttoria e all'ammissione delle prove; la censura riguarda la regolarità delle attività probatorie e dell'ordine di assunzione di prove.
Interpretazione applicata dalla Corte sulla determinazione del regime di favore: quando si susseguono leggi penali tutte posteriori al fatto, occorre individuare fra tutte la disciplina complessivamente più favorevole per il reo.
Richiamato in relazione alla possibilità per la Corte di legittimità di rilevare cause estintive sopravvenute (come la prescrizione) solo se il rapporto processuale è formato e il ricorso non è inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso nella relata della pronuncia; il ricorso era formulato nei limiti necessari per la motivazione.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di legittimità, è sopravvenuta una causa estintiva della pena (es. prescrizione) e il ricorso è ammissibile, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinviare, senza entrare nel merito dei vizi di motivazione.
- In presenza di successione nel tempo di più leggi penali, tutte posteriori al fatto, il giudice deve individuare concretamente il regime complessivamente più favorevole al reo (art. 2, comma 4 c.p.), valutando tutte le discipline succedutesi e non solo quella vigente al momento del fatto o della decisione.
- Le censure sulla utilizzabilità di verbali o sommarie informazioni (art. 507 c.p.p. e correlati) devono essere dedotte e motivate: se non risultano manifestamente infondate rispetto agli atti processuali, rendono il ricorso non inammissibile e consentono alla Corte di valutare anche la sopravvenuta estinzione del reato.
- Quando una prova è decisiva (es. perizia grafica su sottoscrizioni), la mancata assunzione può costituire motivo di censura; tuttavia, se sussiste una causa estintiva sopravvenuta, tale censura può rimanere priva di esito pratico perché il giudice si limita alla declaratoria dell'estinzione.
- Le questioni di regolarità della citazione/ notifica (elezione di domicilio presso difensore relativa a diverso procedimento, ecc.) devono essere tempestivamente dedotte e valutate; se il ricorso è ammissibile, tali vizi possono essere presi in considerazione, ma non precludono automaticamente la declaratoria di prescrizione sopravvenuta.
- In appello e in legittimità la distinzione tra motivi 'manifestamente infondati' e non è cruciale: motivi non manifestamente infondati impediscono l'inammissibilità e permettono la pronuncia sulle cause sopravvenute.
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