Cassazione Penale, Sentenza n. 36575/2026 del 16/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 3 febbraio 2026, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del furto aggravato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo l’inosservanza della legge penale sostanziale: il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato il termine massimo di prescrizione in sette anni e sei mesi, anziché in dodici anni e sei mesi, considerando la pena edittale massima risultante dalle aggravanti a effetto speciale contestate. La Corte ha inoltre esaminato la decorrenza della prescrizione, rilevando che, per il furto di energia elettrica mediante captazioni successive, il termine decorre dall’ultimo prelievo, indicato nel caso concreto al 15 novembre 2015.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, ai sensi dell’art. 157 c.p., nel determinare il termine ordinario di prescrizione occorre considerare gli aumenti derivanti dalle aggravanti a effetto speciale; la contestazione congiunta delle aggravanti previste dall’art. 625, nn. 2 e 7, c.p. comporta, in base all’ultimo comma dello stesso articolo, una pena massima di dieci anni di reclusione. Tenuto conto degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione è quindi di dodici anni e sei mesi, non di sette anni e sei mesi. Per il furto di energia elettrica realizzato attraverso plurime captazioni, qualificato come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, la consumazione cessa con l’ultimo prelievo e da quel momento decorre la prescrizione. Poiché il termine, calcolato dal 15 novembre 2015, non era decorso né alla data della sentenza impugnata né alla decisione della Cassazione, la sentenza è stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica. Il comma 4 dell’art. 569 c.p.p. non è stato ritenuto applicabile, trattandosi di ricorso del pubblico ministero contro un proscioglimento per un reato rientrante nell’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., non appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Le condotte di furto, realizzate tramite allaccio abusivo ad una rete di erogazione predisposta per consentire ai consociati di fruire di un bene destinato a pubblica utilità, integrano reati a “consumazione prolungata” o a “condotta frazionata”.
Il furto realizzato mediante captazioni abusive successive può avere consumazione prolungata: le captazioni costituiscono atti di un’unica azione furtiva e la consumazione termina con l’ultimo prelievo.
Infatti, la ricorrenza di entrambe le aggravanti, ai sensi dell’ultimo comma del medesimo art. 625, comporta l’applicazione della pena massima di anni 10 di reclusione, anziché di 3 anni, come previsto per l’ipotesi non aggravata.
La ricorrenza congiunta delle aggravanti contestate, considerate a effetto speciale, determina l’applicazione della pena massima di dieci anni di reclusione, rilevante per calcolare il termine ordinario di prescrizione.
Ai sensi dell’art. 157, commi 1 e 2, cod. pen., il termine ordinario di prescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena edittale massima, a sua volta individuata tenendo conto degli aumenti per le aggravanti ad effetto speciale, quali pacificamente sono, nel caso di specie, quelle contestate ex art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
Il termine ordinario di prescrizione va calcolato sulla pena edittale massima, includendo gli aumenti derivanti dalle aggravanti a effetto speciale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Caltagirone, diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen.
L’annullamento disposto nel caso concreto comporta il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica.
Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 4 dell’art. 569 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata per uno dei reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che il pubblico ministero non può appellare (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.).
La disposizione non si applica al ricorso per cassazione del pubblico ministero contro un proscioglimento relativo a un reato per il quale il pubblico ministero non può proporre appello.
Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 4 dell’art. 569 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata per uno dei reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che il pubblico ministero non può appellare (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.).
La riconduzione del reato alle categorie indicate dall’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. è rilevante per escludere l’applicazione dell’art. 569, comma 4, c.p.p. nel caso di proscioglimento non appellabile dal pubblico ministero.
Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 4 dell’art. 569 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata per uno dei reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che il pubblico ministero non può appellare (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.).
Per i reati considerati nella decisione, il pubblico ministero non può appellare la sentenza di proscioglimento; tale limite processuale esclude l’applicazione della disciplina richiamata dall’art. 569, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine ordinario di prescrizione occorre assumere come riferimento la pena edittale massima, includendo gli aumenti determinati dalle aggravanti a effetto speciale.
- Quando il furto di energia elettrica si realizza mediante plurime captazioni che costituiscono atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata, la consumazione cessa con l’ultimo prelievo e la prescrizione decorre da tale momento.
- Se la prescrizione non è maturata in base al termine correttamente calcolato e alla data di cessazione della consumazione, non è legittima una pronuncia di proscioglimento fondata sull’estinzione del reato per prescrizione.
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