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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33414/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza di un creditore munito di decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo della debitrice, ritenendo regolare la notificazione dell'istanza di fallimento e insussistenti contestazioni idonee a escludere lo stato di insolvenza. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto quattro censure: (1) nullità o inesistenza della notifica dell'istanza di fallimento, perché non effettuata anche presso la residenza del legale rappresentante della società e asseritamente soggetta alle forme ordinarie dell'art. 145 c.p.c.; (2) illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall., per violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., nella parte in cui non prevede un avviso ulteriore del deposito presso la casa comunale; (3) inesistenza della notificazione del titolo esecutivo azionato dal creditore; (4) omessa verifica, da parte del giudice di merito, degli ulteriori presupposti per la declaratoria di fallimento, in particolare del superamento della soglia minima e dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla notificazione dell'istanza di fallimento, affermando la specialità della disciplina dell'art. 15, comma 3, l. fall., incompatibile con l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. e costituzionalmente legittima. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla notificazione del titolo esecutivo perché nuova e comunque contrastante con l'accertamento di merito circa la definitività esecutiva del decreto ingiuntivo. Ha infine ritenuto inammissibile la doglianza sui presupposti del fallimento perché non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato sia il superamento della soglia di legge sia l'insolvenza della debitrice per mancata prova della capacità di soddisfare regolarmente i debiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Costituisce una disciplina speciale della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, distinta dalle regole ordinarie del codice di procedura civile; non richiede le formalità dell'art. 145 c.p.c. né un avviso ulteriore del deposito presso la casa comunale.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato solo per escluderne l'applicazione al procedimento prefallimentare, poiché la notificazione dell'istanza di fallimento segue il regime speciale della legge fallimentare.

  • artt. 3, 24 e 41 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall. è ritenuta manifestamente infondata, poiché la differente disciplina è giustificata dalla specialità del procedimento concorsuale e dagli obblighi dell'imprenditore di mantenere operativo il domicilio digitale e la reperibilità presso la sede.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento segue una disciplina speciale di carattere concorsuale, che prevale sulle regole generali del codice di procedura civile e non impone la notifica anche presso la residenza del legale rappresentante quando la legge fallimentare prevede una sequenza notificatoria propria.
  • La mancata previsione di un avviso ulteriore dell'avvenuto deposito presso la casa comunale non determina, di per sé, violazione del diritto di difesa, se la disciplina speciale è razionalmente collegata alle esigenze di celerità del procedimento concorsuale e agli obblighi dell'imprenditore di rendersi reperibile.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove non dedotte in appello; inoltre, non è consentita la revisione di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, come la definitività esecutiva di un titolo.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica puntuale delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione comporta inammissibilità del motivo.
  • Ai fini della declaratoria di fallimento, il creditore può far valere un titolo esecutivo definitivo e, in mancanza di allegazioni e prova contraria del debitore circa la capacità di soddisfare regolarmente i propri debiti, può ritenersi integrato lo stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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