Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ha impugnato avvisi di accertamento T.I.A. relativi agli anni 2011 e 2012, contestando la tassazione di aree portuali e specchi d’acqua utilizzati in forza di concessione demaniale. I ricorsi erano stati respinti in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per carenza o mera apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., con riferimento alla questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs. n. 182 del 2003. Prima dell’adunanza camerale la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando una scrittura privata di transazione raggiunta con il Comune.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell’adunanza camerale e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, risultando compensate secondo gli accordi tra le parti. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata prospettata come nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente.
d.lgs. n. 182 del 2003
Invocato dal ricorrente in relazione alla tassabilità degli specchi d’acqua.
Fondamento della dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Norma richiamata per l’effetto estintivo conseguente alla rinuncia.
Norma richiamata per la definizione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Esclusa l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte della disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima della decisione, determina l’estinzione del processo, precludendo l’esame del motivo di impugnazione.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione ha carattere eccezionale e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di rinuncia e di accordo transattivo tra le parti, il giudice può dichiarare l’estinzione del giudizio senza statuire sulle spese quando risulti la loro compensazione convenzionale.
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