Cassazione Civile, Ordinanza n. 05325/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente esponeva di essere creditrice di una somma derivante da un contratto di finanziamento stipulato nel 2013 dal resistente con un intermediario finanziario e, ottenuto un decreto ingiuntivo per una parte del credito, vedeva accolta l’opposizione del debitore, che aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice monitorio invocando il foro del consumatore. Il primo giudice aveva revocato il decreto, dichiarato la competenza di un diverso giudice di pace e assegnato i termini per la riassunzione. La società riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Roma chiedendo la condanna al pagamento dell’intero residuo del finanziamento, degli interessi convenzionali e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento danni, assumendo anche che la mancata restituzione integrasse gli estremi di un reato. Il resistente eccepiva l’incompetenza per valore del tribunale, la mancanza di procura e la prescrizione del credito. Il Tribunale dichiarava estinto il giudizio, ritenendo che la riassunzione fosse stata proposta davanti a un giudice diverso da quello dichiarato competente e che ciò equivalesse a mancata riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. Con il ricorso per regolamento di competenza la società sosteneva che la decisione fosse illegittima per incompetenza per valore e motivazione apparente, deducendo che la riassunzione riguardava l’intero credito e domande indeterminate nel quantum, quindi rientranti nella competenza del tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché proposto contro una sentenza che non conteneva una pronuncia sulla competenza, ma una declaratoria di estinzione del giudizio. Ha rilevato che, in una situazione del genere, il mezzo di impugnazione corretto era l’appello e non il regolamento di competenza. Ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che la riassunzione davanti a un giudice diverso da quello indicato come competente dal primo giudice equivale a mancata riassunzione e comporta l’estinzione del processo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
il regolamento facoltativo di competenza deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notificazione.
la procura alle liti è valida se speciale e se risulta conferita prima della notificazione del ricorso, anche senza data o luogo, purché congiunta al ricorso secondo i criteri di specialità richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
il regolamento di competenza è esperibile solo avverso una pronuncia sulla competenza.
la riassunzione deve avvenire davanti al giudice dichiarato competente; se proposta davanti a un giudice diverso, il processo si estingue.
la mancata riassunzione nei modi dovuti determina l’estinzione del processo.
la condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della tesi difensiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo quando la decisione impugnata contenga effettivamente una statuizione sulla competenza; se il giudice ha invece definito il processo con una declaratoria di estinzione, il rimedio esperibile è l’appello.
- Quando un giudizio è riassunto a seguito di declinatoria di competenza, la riassunzione deve essere effettuata davanti al giudice indicato come competente; la riassunzione proposta davanti a un giudice diverso equivale a mancata riassunzione e determina l’estinzione del processo.
- La specialità della procura alle liti non richiede contestualità formale con la redazione dell’atto, ma solo che la procura sia congiunta al ricorso e sia stata conferita prima della notificazione dell’impugnazione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non consegue alla sola infondatezza, anche manifesta, della domanda o dell’impugnazione, ma richiede la prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente.
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