Cassazione Penale, Sentenza n. 16124/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione di legge e carenza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto come furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 cod. pen.). La ricorrente sosteneva che il maltolto era stato lasciato occasionalmente nell'abitacolo di un'auto parcheggiata e che l'aggravante si applica solo a dotazioni proprie del mezzo; inoltre osservava che i titolari avrebbero potuto depositare i bagagli in albergo prima della visita turistica, rendendo ingiustificata l'aggravante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., richiamando l'interpretazione tradizionale secondo cui la 'pubblica fede' nasce dall'allentamento della custodia del proprietario in contesti in cui è ragionevole confidare nel rispetto altrui (usi e consuetudini locali). Nel caso, lasciare bagagli e oggetti ingombranti nell'abitacolo di un'auto parcheggiata per effettuare una visita turistica rientra in tale nozione di consuetudine; fattori fattuali (turisti giunti lo stesso giorno, auto presa a noleggio, destinazione Piazza dei Miracoli) hanno rafforzato tale valutazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione al reato (concorso nel delitto), rilevato tra i capi d'imputazione; non centrale nella motivazione sull'aggravante ma parte dell'impianto accusatorio
Norma che definisce il reato di furto, titolo di reato contestato alla ricorrente
In particolare l'art. 625 n.7 (esposizione alla pubblica fede) è stato interpretato dalla Corte come applicabile quando il proprietario, per necessità o consuetudine, allenta la custodia e la situazione consente un affidamento nel rispetto altrui; non è richiesto che il bene sia una dotazione propria del mezzo, ma rileva la pratica sociale e il contesto in cui la cosa è lasciata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale che autorizza il trattamento del processo in forma cartolare, modalità utilizzata nel procedimento in Cassazione
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata alla ricorrente
Massime di principio
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7) si applica non solo alle dotazioni proprie del veicolo ma anche a oggetti lasciati incustoditi quando la loro collocazione rientra in una consuetudine o necessità che giustifica l'alleggerimento della custodia (es. bagagli in auto per una visita turistica).
- Per valutare l'esistenza della 'pubblica fede' la corte considera il contesto fattuale: usi e abitudini sociali del luogo, natura degli oggetti (ingombranti, pesanti), comportamento del proprietario (es. touristi che lasciano bagagli nell'auto per breve tempo) e le aspettative ragionevoli di non sottrazione da parte di terzi.
- La possibilità teorica di un'alternativa (es. lasciare i bagagli in albergo) non basta, di per sé, a escludere l'aggravante: rileva ciò che è normale e pratico nel contesto concreto al momento del fatto.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi specificamente con la motivazione della corte territoriale: omissioni nel contraddire i passaggi fattuali e giuridici decisivi possono rendere il ricorso infondato.
- La dichiarazione di rigetto comporta effetti processuali automatici, come la condanna alle spese in Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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