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Sentenza

Sentenza n. 5518/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 409/2024, emessa e pubblicata in data 16/04/2024 dal Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro;

Giustizia amministrativa202600225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 409/2024, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per l’importo nominale complessivo di € 1.000,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 409/2024, pubblicata il 16 aprile 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un importo nominale di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha chiesto di ordinare l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente e da concludersi nei successivi sessanta giorni; gli eventuali oneri commissariali sono a carico del Ministero e il compenso è fissato in € 500,00. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l’insediamento del commissario o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata.

    La penalità di mora può essere determinata applicando alla somma dovuta il parametro dell’interesse legale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.

    Le astreintes hanno funzione sollecitatoria, non risarcitoria, e decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da una data precedente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è considerato presupposto per procedere in ottemperanza contro l’Amministrazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione occorre che il titolo giudiziale sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per la sua esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi, su richiesta della parte interessata, compia gli atti necessari a dare esecuzione al titolo entro il termine assegnato e a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all’interesse legale e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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