Cassazione Civile, Ordinanza n. 16564/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una creditrice contro una donazione con cui un debitore aveva trasferito alla figlia la quota indivisa di 8/12 di un immobile, ritenuta pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il credito fatto valere dagli attori derivava da una sentenza di condanna alla restituzione di una caparra e da una successiva sentenza d'appello che aveva confermato la decisione e liquidato le spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione veniva confermata, ritenendosi sussistente la legittimazione e l'interesse ad agire di tutti gli attori, compresa la parte che vantava il credito per spese distratte. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato, in sintesi, la violazione degli artt. 83 e 93 c.p.c. e dei principi in tema di distrazione delle spese, sostenendo che il credito da spese distratte sorge in capo al difensore distrattario come credito autonomo e diretto verso il soccombente, sicché la parte sostanziale non è titolare di quel credito e non può fondarvi l'azione revocatoria né vantare legittimazione/interesse ad agire; hanno inoltre censurato l'onere probatorio ritenuto dalla corte territoriale e, con i motivi secondo e terzo, la regolazione delle spese e i criteri di soccombenza e causalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che la distrazione delle spese processuali determina la nascita di un rapporto di credito diretto e autonomo tra il difensore antistatario e la parte soccombente; pertanto la corte d'appello aveva errato nel riconoscere alla parte sostanziale la legittimazione ad agire in revocatoria anche per il credito relativo alle spese distratte. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore contro l'atto di donazione compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie.
È invocato dai ricorrenti nel motivo relativo alla distrazione delle spese e ai poteri del difensore antistatario.
La Corte ribadisce che la distrazione delle spese processuali attribuisce al difensore un credito proprio, diretto e autonomo verso la parte soccombente.
È richiamato nei motivi residui relativi alla regolazione delle spese e ai principi di soccombenza e causalità.
È richiamato nel secondo motivo, assorbito, con riferimento alla disciplina del valore della causa.
Massime di principio
- Il provvedimento di distrazione delle spese processuali fa sorgere in capo al difensore antistatario un credito proprio, diretto e autonomo nei confronti della parte soccombente, distinto dal rapporto professionale con il cliente.
- Quando le spese sono state distratte al difensore, il credito per tali spese non resta nella titolarità della parte sostanziale e non può essere da questa fatto valere come credito proprio, neppure ai fini dell'azione revocatoria.
- La legittimazione ad agire in revocatoria spetta solo al soggetto titolare del credito che si assume pregiudicato dall'atto dispositivo, sicché occorre verificare la effettiva titolarità del credito posto a fondamento dell'azione.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato su una questione preliminare e decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In sede di rinvio il giudice deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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