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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di recupero davanti alla CTP deducendo difetto di motivazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e insussistenza delle sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR aveva riformato la decisione limitatamente alle sanzioni, ritenendole non dovute perché il contribuente sarebbe stato estraneo alla condotta di indebita compensazione orizzontale posta in essere da un professionista incaricato della gestione contabile e di adempimenti fiscali; era stato richiamato anche il fatto che il contribuente aveva sporto denuncia penale per truffa nei confronti dei professionisti, poi archiviata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso le sanzioni sulla sola base dell’estraneità del contribuente al fatto materiale. Secondo l’Ufficio, la responsabilità sanzionatoria richiede sì colpevolezza, ma il contribuente non può andare esente da sanzione se non prova di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista incaricato; la sola denuncia penale o il mero affidamento al commercialista non bastano.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce del principio per cui, in materia di sanzioni tributarie, il contribuente deve provare di aver diligentemente vigilato sul professionista incaricato e dunque l’assenza di colpa. Il giudice di rinvio dovrà valutare se il contribuente abbia assolto tale onere probatorio, anche considerando la condotta del professionista, ritenuta non fraudolenta dalla Procura, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997

    la responsabilità per le sanzioni tributarie presuppone la colpevolezza; per escluderla, il contribuente deve provare l’assenza di colpa e la diligente vigilanza sul professionista incaricato.

  • art. 4 d.lgs. n. 472/1997

    la responsabilità, nel sistema sanzionatorio, presuppone, dal punto di vista soggettivo, l’imputabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dall’Agenzia come premessa del sistema sanzionatorio tributario, in relazione all’imputabilità soggettiva dell’illecito.

  • art. 2697 c.c.

    in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.

    la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, secondo le regole generali sull’onere della prova.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, il contribuente non è esente da responsabilità per il solo fatto che l’illecito sia stato materialmente commesso dal professionista incaricato degli adempimenti fiscali.
  • Per escludere le sanzioni, il contribuente deve provare di aver adottato una diligente vigilanza sull’operato del professionista e, quindi, l’assenza di colpa.
  • La mera presentazione di una denuncia contro il professionista, o il semplice affidamento dell’incarico, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’assenza di colpa del contribuente.
  • Nelle controversie su sanzioni per indebita compensazione posta in essere da un professionista, il giudice di merito deve verificare in concreto se il contribuente abbia assolto l’onere probatorio sulla propria vigilanza e sulla non imputabilità soggettiva della violazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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