Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di recupero davanti alla CTP deducendo difetto di motivazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e insussistenza delle sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR aveva riformato la decisione limitatamente alle sanzioni, ritenendole non dovute perché il contribuente sarebbe stato estraneo alla condotta di indebita compensazione orizzontale posta in essere da un professionista incaricato della gestione contabile e di adempimenti fiscali; era stato richiamato anche il fatto che il contribuente aveva sporto denuncia penale per truffa nei confronti dei professionisti, poi archiviata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso le sanzioni sulla sola base dell’estraneità del contribuente al fatto materiale. Secondo l’Ufficio, la responsabilità sanzionatoria richiede sì colpevolezza, ma il contribuente non può andare esente da sanzione se non prova di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista incaricato; la sola denuncia penale o il mero affidamento al commercialista non bastano.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce del principio per cui, in materia di sanzioni tributarie, il contribuente deve provare di aver diligentemente vigilato sul professionista incaricato e dunque l’assenza di colpa. Il giudice di rinvio dovrà valutare se il contribuente abbia assolto tale onere probatorio, anche considerando la condotta del professionista, ritenuta non fraudolenta dalla Procura, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
la responsabilità per le sanzioni tributarie presuppone la colpevolezza; per escluderla, il contribuente deve provare l’assenza di colpa e la diligente vigilanza sul professionista incaricato.
la responsabilità, nel sistema sanzionatorio, presuppone, dal punto di vista soggettivo, l’imputabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 472/1997
richiamato dall’Agenzia come premessa del sistema sanzionatorio tributario, in relazione all’imputabilità soggettiva dell’illecito.
in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.
la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, secondo le regole generali sull’onere della prova.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, il contribuente non è esente da responsabilità per il solo fatto che l’illecito sia stato materialmente commesso dal professionista incaricato degli adempimenti fiscali.
- Per escludere le sanzioni, il contribuente deve provare di aver adottato una diligente vigilanza sull’operato del professionista e, quindi, l’assenza di colpa.
- La mera presentazione di una denuncia contro il professionista, o il semplice affidamento dell’incarico, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’assenza di colpa del contribuente.
- Nelle controversie su sanzioni per indebita compensazione posta in essere da un professionista, il giudice di merito deve verificare in concreto se il contribuente abbia assolto l’onere probatorio sulla propria vigilanza e sulla non imputabilità soggettiva della violazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →