Cassazione Penale, Ordinanza n. 00724/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per un reato non ulteriormente specificato nel testo. Il primo motivo riguardava l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la doglianza attiene a una violazione di legge deducibile in astratto ma non prospettata in appello, e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo lamentava, in sostanza, il mancato avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. in relazione alla possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile alla luce del principio per cui il difensore che non abbia sollecitato tale potere del giudice nelle conclusioni o subito dopo la lettura del dispositivo non può poi dolersi in impugnazione della mancata comunicazione dell'avviso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante è richiamata come oggetto della prima doglianza; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è ritenuta nuova in cassazione.
La Corte richiama la disciplina dell'avviso relativo alla possibile applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e afferma che chi non abbia sollecitato tali poteri in udienza non può lamentare in impugnazione la mancata previa comunicazione dell'avviso.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure di violazione di legge che avrebbero dovuto essere dedotte nei precedenti gradi di merito, quando la questione non sia stata già devoluta con l'appello.
- In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il difensore che non richieda al giudice, nelle conclusioni o immediatamente dopo la lettura del dispositivo, l'esercizio dei poteri di sostituzione non può poi dolersi in cassazione della mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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