Cassazione Civile, Ordinanza n. 23899/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex legge Pinto per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1999 e chiusa nel 2020, nella quale i loro crediti di lavoro subordinato erano stati ammessi al passivo e poi soddisfatti solo parzialmente per incapienza dell’attivo. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ma aveva liquidato l’indennizzo in misura ridotta, assumendo come parametro non il credito ammesso al passivo bensì l’importo risultante dall’ultimo piano di riparto, e aveva anche ridotto le spese per ravvisato abuso del processo dovuto alla proposizione di ricorsi distinti per soggetti che avevano agito unitariamente nel procedimento presupposto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: (1) violazione dell’art. 2-bis l. n. 89/2001 e delle norme fallimentari richiamate, per avere la Corte territoriale applicato il limite di valore sul riparto e non sul credito ammesso; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi ai contenuti del piano di riparto; (3) violazione delle norme sulle spese, per la liquidazione inferiore ai minimi e per il mancato esame della questione sulla tariffa applicabile; (4) erronea affermazione di abuso del processo. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale sostenendo che non poteva essere liquidato indennizzo agli eredi di alcuni originari creditori, in difetto di prova della loro volontà di proseguire la domanda, mentre il procedimento di insinuazione al passivo non si interromperebbe.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata di un processo fallimentare, il valore rilevante ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 va commisurato al credito ammesso al passivo e non all’ammontare concretamente percepito nel riparto finale. Sono stati quindi assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale del Ministero è stato invece rigettato: la questione della legittimazione degli eredi era esaminabile, ma infondata, poiché la procedura, pur non essendo soggetta a interruzione nel segmento dell’insinuazione al passivo, può proseguire anche a favore degli eredi fino alla riscossione in sede di riparto. Il decreto della Corte d’appello di Potenza è stato cassato con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, che dovrà rideterminare la domanda applicando il principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma base sull’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; richiamata nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione degli eredi all’indennizzo.
il limite di valore per la quantificazione dell’indennizzo nel processo fallimentare va riferito al credito ammesso al passivo, non alla somma effettivamente distribuita nel riparto finale.
l’opposizione avverso il decreto monocratico non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, ma strumento di pieno contraddittorio sulla domanda indennitaria.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.
invocati dai ricorrenti in relazione alla liquidazione e all’esame delle spese di lite.
richiamato dai ricorrenti nel censurare il criterio di quantificazione dell’indennizzo nel contesto fallimentare.
richiamato dai ricorrenti nel censurare il criterio di quantificazione dell’indennizzo nel contesto fallimentare.
richiamato dai ricorrenti nel censurare il criterio di quantificazione dell’indennizzo nel contesto fallimentare.
richiamato dai ricorrenti nel contesto della determinazione del valore della causa.
richiamato dai ricorrenti nel contesto della determinazione del valore della causa.
richiamato dal Ministero per sostenere il difetto di legittimazione degli eredi.
art. 4, commi 1, 1-bis, 2 e 5; tabella 8; tabella 12
richiamato ai fini della liquidazione delle spese; la questione sulla corretta tabella e sui minimi è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134
art. 55, comma 1, lett. b)
ha introdotto la formulazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il parametro di valore rilevante ai fini del limite legale di liquidazione dell’indennizzo è il credito ammesso al passivo, non la somma effettivamente percepita dal creditore nel piano di riparto finale.
- L’importo concretamente distribuito in sede di riparto non costituisce indice idoneo del valore della pretesa, poiché dipende da variabili estranee alla natura e all’entità del credito e alla posizione del creditore.
- Nel procedimento ex legge Pinto, l’opposizione al decreto monocratico svolge funzione di pieno contraddittorio sulla domanda indennitaria e non è un’impugnazione a motivi vincolati; possono quindi essere esaminate anche questioni non dedotte in precedenza.
- Nelle procedure concorsuali, la morte del creditore non esclude di per sé la prosecuzione dell’interesse azionabile dagli eredi ai fini della tutela indennitaria, ove il credito prosegua e sia poi riscosso in sede di riparto.
- Quando l’accoglimento di un motivo rende logicamente incompatibile l’esame degli altri, i restanti motivi restano assorbiti.
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