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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06283/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi asseritamente dovuti a un professionista per pratiche catastali e per un successivo frazionamento. La società cooperativa ingiunta proponeva opposizione, contestando la validità della scrittura privata prodotta a fondamento del credito, deducendo la prescrizione presuntiva o, in subordine, quella ordinaria, sul presupposto che le prestazioni del 1999 fossero già state integralmente eseguite e pagate e che l’attività del 2007 fosse stata svolta da altro professionista. Il tribunale rigettava l’opposizione, mentre la corte d’appello riteneva inutilizzabile la scrittura privata del 1999 perché disconosciuta e non verificata, accertava l’autonomia dell’incarico del 1999 rispetto a quello del 2007 e accoglieva l’eccezione di prescrizione presuntiva per l’importo relativo alle attività del 1999, confermando invece la condanna per l’attività del 2007. In cassazione il professionista ricorrente ha proposto tre motivi avverso la decisione di merito, ma la Corte ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, in assenza del deposito della copia notificata della decisione impugnata, e ha quindi dichiarato improcedibile l’impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, non essendo stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, non fosse possibile verificare la tempestività in relazione all’asserita notificazione della decisione; tuttavia, poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione risultava comunque tardiva rispetto al termine breve. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata, il controllo sulla tempestività dell’impugnazione va condotto con riferimento al termine lungo decorrente dalla pubblicazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Se risulta allegata o comunque emerge la notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve di impugnazione e il ricorrente deve depositare la copia notificata della decisione nei termini di legge.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando necessaria ai fini del controllo del termine breve, comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    La copia notificata della sentenza può essere depositata nei modi consentiti dalla norma per sanare il controllo sulla tempestività, se nei limiti previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la verifica della tempestività del ricorso dipende dalle allegazioni e dalle produzioni della parte impugnante: se non risulta depositata la copia notificata della sentenza, il controllo va svolto sul termine lungo decorrente dalla pubblicazione.
  • Quando la parte deduce o fa risultare la notificazione della sentenza impugnata, grava su di essa l’onere di produrre la copia autentica della decisione con la relata di notificazione, al fine di consentire il controllo del termine breve.
  • La mancata produzione della sentenza notificata, ove necessaria per verificare il rispetto del termine breve e il ricorso risulti comunque notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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