Cassazione Penale, Sentenza n. 8407/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda il diniego, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore e confermato dal Tribunale di Salerno, dell'autorizzazione ex art. 284, comma 3, c.p.p. per l'allontanamento dall'abitazione in regime di arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente contestava: (i) vizi di motivazione del Tribunale di Salerno, che avrebbe negato la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari senza adeguata valutazione concreta e senza considerare l'attenuante riconosciuta in primo grado e la prossimità della sede di lavoro; (ii) violazione di norme procedurali (art. 299, comma 3-bis c.p.p.) per assenza del parere del P.M.; (iii) errata valutazione della prova delle condizioni richieste dall'art. 284, comma 3, c.p.p., ritenendo insufficienti le autodichiarazioni di terzi e non tenendo conto delle esigenze non solo economiche (obblighi familiari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha respinto l'eccezione di nullità procedurale per mancato parere del P.M. come inammissibile in questa sede ma ha ritenuto fondati i profili sostanziali relativi alla carenza di motivazione del Tribunale di Salerno sia sul punto della salvaguardia delle esigenze cautelari — il Tribunale non ha spiegato in concreto come gli spostamenti e la presenza prolungata in altro luogo vanificherebbero i controlli — sia sul punto dell' 'assoluta indigenza', valutata genericamente senza considerare gli oneri familiari e i redditi dei componenti del nucleo. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione per lavoro in favore di chi è sottoposto a misure domiciliari; la Corte ricorda che l'autorizzazione è eccezionale e richiede rigorosa verifica dei requisiti (compatibilità con esigenze cautelari e condizione di 'assoluta indigenza' intesa non come totale impossidenza).
art. 110 e art. 416-bis cod. pen.
artt. 110 e 416-bis, cod. pen.
Indicano i reati per i quali il ricorrente è sottoposto a misura; la gravità della posizione criminale può incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma deve essere motivata concretamente e non con affermazioni generiche.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante prevista da questo articolo; la Corte osserva che tale elemento deve essere considerato nella valutazione della compatibilità tra libertà condizionate e esigenze cautelari.
art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede il parere del pubblico ministero su determinate istanze; la Corte ha rilevato che l'eccezione relativa alla mancata acquisizione del parere non è stata tempestivamente dedotta in sede di impugnazione di merito e pertanto non poteva essere valorizzata in cassazione.
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma sulla nullità degli atti e sui vizi suscettibili di annullamento; la Corte ha ritenuto che la presunta nullità generale non fosse stata validamente dedotta e non fosse suscettibile di essere fatta valere in cassazione se non contestata in tempo utile.
Giurisprudenza della Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023
Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri Aissam, Rv. 285885 — 01
Richiama il criterio interpretativo sul concetto di 'assoluta indigenza': non è richiesta la totale impossidenza, ma che le risorse del nucleo familiare non consentano di far fronte agli oneri primari come educazione, istruzione e cura dei soggetti non indipendenti; occorre valutare i redditi di altri componenti.
Massime di principio
- Per ottenere l'autorizzazione ex art. 284, comma 3, c.p.p. il giudice deve svolgere una motivazione concreta e specifica: non sono sufficienti affermazioni generiche sulla gravità delle esigenze cautelari; va spiegato come l'attività lavorativa renderebbe inefficaci i controlli.
- La condizione di 'assoluta indigenza' va verificata con rigore ma non equivale a totale impossidenza: il giudice deve valutare i redditi dell'intero nucleo familiare e gli oneri reali (istruzione, cura, assistenza) che rendano indispensabile l'attività lavorativa.
- Le autodichiarazioni di terzi e le attestazioni fornite nell'istanza possono costituire prova utile delle esigenze economiche e familiari; il loro valore probatorio va valutato e motivato, non automaticamente scartato.
- Le esigenze non puramente economiche (obblighi familiari, cura di persone non indipendenti) sono rilevanti nella valutazione e devono essere esplicitamente considerate.
- Le eccezioni procedurali relative al mancato parere del P.M. devono essere tempestivamente dedotte in sede di merito, altrimenti possono essere considerate inammissibili in sede di cassazione.
- In presenza di carenze motivazionali significative il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, affinché il giudice di merito compia una valutazione concreta e documentata.
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