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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13505/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per quattro motivi principali: 1) inosservanza dell'art.546, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancato esame compiuto dei motivi di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e all'identificazione dell'imputato (mancanza di riscontri probatori e contraddittorietà delle dichiarazioni); 3) errata determinazione della pena con calcolo scorretto degli aumenti per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. e per la recidiva (errata applicazione delle frazioni previste); 4) omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, sul merito, ha accolto soltanto il terzo motivo relativo all'errata determinazione della pena. Sono state rigettate le doglianze sull'inosservanza dell'art. 546 c.p.p. (motivo ritenuto aspecifico), sull'insussistenza del reato e sull'identificazione (motivo inammissibile per questione di fatto non sindacabile in cassazione), e sull'omessa concessione delle attenuanti generiche (ritenuto insindacabile e motivato correttamente dal giudice di merito). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio: la pena è stata rideterminata in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (determinazione dettagliata indicata dalla Corte: pena base 6 mesi, aumentata a 8 mesi per l'art. 61 n.2 c.p. - aumento pari a un terzo - e aumentata di ulteriori 5 mesi e 10 giorni per la recidiva, pari ai due terzi). Nel resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione richiede specificità delle censure; la semplice riproposizione di principi giurisprudenziali senza indicare compiutamente le censure dell'atto di appello è aspecifica e inammissibile. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 61 n. 2, cod. pen.

    La circostanza aggravante comune deve essere applicata nella misura di un terzo della pena base (non nella misura della metà). La Corte ha corretto il calcolo operato dal giudice di merito rideterminando l'aumento in un terzo della pena base.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    La valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori logico-giuridici. Non è richiesto che il giudice esamini tutte le argomentazioni dell'imputato, purché motivi le ragioni ostative alla concessione.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione è inammissibile se aspecifico: non basta richiamare principi generali, occorre indicare chiaramente le censure specifiche e la loro incidenza sulla decisione impugnata.
  • La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito o per riconsiderare la valutazione della prova: questioni che si risolvono in un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili o improcedibili in cassazione.
  • L'identificazione dell'imputato e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali rientrano nella sfera di valutazione del giudice di merito; per impugnare con successo in cassazione occorre dimostrare un vizio di diritto o di motivazione non meramente un diverso apprezzamento probatorio.
  • Il giudice deve applicare correttamente le frazioni previste per gli aumenti di pena: l'aggravante comune ex art. 61 n.2 c.p. si calcola normalmente nella misura prevista dalla norma (qui un terzo), e la recidiva va quantificata secondo le regole vigenti (qui due terzi), errori di calcolo possono essere rettificati in cassazione e comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale; il giudice di merito deve motivare le ragioni ostative ma non è tenuto ad affrontare ogni singolo elemento proposto dall'imputato; la censura è sindacabile in cassazione solo se sussistono errori logico-giuridici nella motivazione.
  • Quando la Corte di Cassazione rileva un errore di diritto limitato al calcolo della pena, può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena, mantenendo il resto della decisione.

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