Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7810/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, confermando in parte l'ordinanza del GIP di Marsala, aveva mantenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari per taluni capi di imputazione. Il ricorrente, assistito dall'avv. Diego Tranchida, ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria; (2) vizio di motivazione sull'esigenza cautelare ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. La Procura generale aveva richiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia sottoscritta dall'avv. Tranchida, dopo che il G.U.P. del Tribunale di Marsala, con provvedimento del 24/11/2021, aveva disposto "non doversi procedere" nei confronti di Zerilli per non aver commesso il fatto e la cessazione dell'efficacia della misura cautelare. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se viene meno l'interesse alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Decisione resa il 04/02/2022.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina procedurale eccezionale sulla discussione orale e ammissione di requisitoria scritta; applicata per dichiarare che le parti non hanno chiesto discussione orale e per l'assunzione della requisitoria scritta del P.G.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata per la medesima materia procedurale

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma che individua le esigenze cautelari (incolpazione grave, pericolo di fuga, inquinamento probatorio ecc.); il ricorrente aveva censurato la motivazione del riesame rispetto a questa esigenza

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti alla motivazione dei motivi di ricorso per cassazione (articolazione nei limiti indicati); richiamata per definire l'oggetto dei motivi proposti

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)

    Principio secondo cui la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione determina inammissibilità del ricorso senza conseguenze sanzionatorie per il ricorrente (nessuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria)

Massime di principio

  • Se, prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso o sopravviene un impedimento che elimina l'interesse alla decisione (es. pronuncia di non doversi procedere), il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto venir meno dell'interesse non comporta in automatico la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili, secondo i precedenti delle Sezioni Unite.
  • La perdita dell'interesse può derivare da atti successivi che incidono sul processo sostanziale (es. sentenza del G.U.P. che dichiara non doversi procedere e la cessazione della misura cautelare); in tal caso il giudice di legittimità si limita a dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari, i motivi tipici sono la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.): occorre motivazione puntuale e specifica per contestare la valutazione del giudice a quo, salvo che l'interesse sia venuto meno.
  • Quando si valuta la proposizione o la continuazione di un ricorso per cassazione, è opportuno verificare tempestivamente l'esistenza di provvedimenti sopravvenuti nel processo di merito che possano rendere inutile o priva di interesse la pronuncia della Corte, per evitare costi e tempo inutili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.