Cassazione Penale, Sentenza n. 12539/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in cassazione l'ordinanza del GIP del 28/06/2022 con la quale era stata rigettata la richiesta di archiviazione del PM e venivano disposte indagini suppletive (consulenza tecnica) per verificare l'autenticità di due testamenti contraddittori. I ricorrenti deducevano violazione dell'art. 410 c.p.p., sostenendo che l'opposizione all'archiviazione fosse priva dell'indicazione delle indagini richieste, condizione di ammissibilità dell'opposizione, e quindi il GIP avrebbe dovuto dichiararla inammissibile
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che non sia impugnabile in cassazione il provvedimento del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini; il rimedio previsto dalla normativa (dopo la L. 23/6/2017 n.103) è il reclamo al tribunale avverso l'ordinanza o il decreto di archiviazione nei casi tassativi di nullità. Inoltre la Corte ha osservato che il contenuto dell'opposizione conteneva riferimenti alla necessità di vagliare ulteriormente l'autenticità dei testamenti e che i ricorrenti non hanno allegato l'atto di opposizione al ricorso per cassazione, violando il principio di autosufficienza (artt. 581 e 591 c.p.p.), elemento che ha contribuito all'inammissibilità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato per cui erano indagati i ricorrenti (fatti oggetto del procedimento), citata a titolo di imputazione ma non oggetto di interpretazione decisoria specifica nella sentenza
Norma sulla opposizione all'archiviazione: i ricorrenti deducevano la sua violazione sostenendo che l'opposizione non avesse indicato le indagini richieste; la Corte ha comunque ritenuto non decisivo il vizio perché il provvedimento impugnato non è sindacabile in cassazione
Modifica della disciplina dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione: ha introdotto il reclamo al tribunale monocratico e ampliato i casi di proponibilità; la Corte ne usa l'interpretazione per affermare che il rigetto della richiesta di archiviazione non è impugnabile con ricorso per cassazione
Richiamato nel contesto delle ipotesi di nullità che rendono proponibile il reclamo: la Corte lo menziona per precisare i limiti dell'impugnabilità del provvedimento di archiviazione
art. 409, comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla normativa previgente sui casi tassativi di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione; la Corte osserva che il regime di impugnabilità non consente il ricorso per cassazione contro il rigetto della richiesta di archiviazione
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza del ricorso: chi richiama atti specifici deve trascriverli o allegarli al ricorso per renderlo autosufficiente; la mancata allegazione dell'atto di opposizione ha costituito causa di inammissibilità
Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per imporre ai ricorrenti il pagamento di 3.000 euro
Massime di principio
- Il provvedimento del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione disponendo nuove indagini non è impugnabile con ricorso per cassazione; l'impugnazione dell'archiviazione segue regole specifiche (reclamo al tribunale) e casi tassativi di nullità
- L'opposizione all'archiviazione, per essere efficace, dovrebbe indicare le indagini supplementari richieste; se l'opposizione non indica nulla può risultare inammissibile, salvo che dal suo contenuto non emerga comunque la volontà di chiedere specifiche investigazioni
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti espressamente richiamati devono essere allegati o trascritti; la mancata allegazione può determinare l'inammissibilità per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), valutata equitativamente dal giudice in rapporto alla colpa processuale
- In presenza di ordinanze che dispongono consulenze tecniche o indagini suppletive su autenticità di documenti (es. testamenti), la via corretta per contestare un'archiviazione o per ottenere il riesame sono i rimedi previsti dal codice (reclamo), non il ricorso per cassazione avverso il rigetto di archiviazione
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