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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34011/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 25/02/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorso denunciava violazione di legge per presunta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il GIP si fosse limitato a una mera elencazione di elementi di fatto senza spiegare il loro significato e la loro rilevanza rispetto ai capi d'imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sull'ordinanza cautelare sia limitato ai soli vizi di legge (es. assenza assoluta di motivazione o mancanza degli elementi prescritti dall'art. 292 c.p.p.), e non consenta di sindacare eventuali critiche sulla tecnica espositiva o su presunte illogicità se il GIP ha comunque indicato esigenze cautelari e gli indizi concreti. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata conteneva un'argomentata elencazione delle fonti di prova e dei fatti ascritti al prevenuto (con specifico trattamento della posizione del ricorrente alle pagg. 84-92-102-105) e motivazione sulle esigenze cautelari (pagine 104-105), con riferimento al ruolo verticistico nell'associazione e ai precedenti per spaccio. Perciò non è stata configurata alcuna violazione di legge idonea a rendere ammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stato disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica la competenza della Corte di Cassazione sul ricorso diretto contro le ordinanze cautelari; la Corte ricorda che detta impugnazione è ammessa per violazione di legge e non per mere critiche di logica o motivazione dettagliata.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce gli elementi essenziali che la motivazione deve contenere a pena di nullità; la Corte afferma che la mancanza di uno di questi elementi integra una violazione di legge rilevabile in Cassazione, ma non sono impugnabili le sole scelte argomentative se gli elementi prescritti sono presenti.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la misura cautelare era stata disposta in relazione a tale reato contestato al ricorrente.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale che disciplina i singoli episodi di detenzione e cessione di stupefacenti; più capi erano contestati al ricorrente come reati 'fine'.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale relativa agli adempimenti dell'istituto penitenziario in caso di pronunce della Corte; la sentenza ordina l'invio della copia al direttore dell'istituto per i conseguenti adempimenti.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Rv. 282548 - 02

    Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Rv. 282548 - 02

    Principio di legittimità secondo cui il sindacato in sede di legittimità non può essere volto a evidenziare illogicità o contraddizioni quando il GIP ha adeguatamente esposto esigenze cautelari e indizi, indicando genesi, contenuto e rilevanza degli elementi probatori.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare è ammesso solo per violazione di legge: vanno quindi identificati vizi formali o omissioni essenziali previste dall'art. 292 c.p.p.; critiche meramente logiche o motivazionali sono inammissibili se il GIP ha comunque fornito gli elementi richiesti.
  • Per contrastare una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare l'assenza totale della motivazione o la mancanza di uno degli elementi prescritti a pena di nullità; non è sufficiente lamentare una motivazione 'succinta' o una diversa valutazione degli indizi.
  • Se il provvedimento di merito contiene un'elencazione delle fonti di prova e indica le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione, gravità indiziaria, ruolo del soggetto, precedenti), difficilmente la Cassazione ammetterà il ricorso per vizio di motivazione.
  • In sede di impugnazione è più efficace censurare specifiche violazioni di legge (omissione di elementi essenziali, errori di diritto, difetto formale) piuttosto che discutere la valutazione probatoria che è rimessa al giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che non sussista una giustificazione per l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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