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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41105/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso investe la rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo giudizio di rinvio. Il ricorrente contesta, in sostanza, il modo in cui il giudice del rinvio ha ricostruito e sciolto la continuazione interna e la continuazione esterna tra più reati, sostenendo che la pena sarebbe stata ricalcolata in modo non corretto. La Corte rileva però che il motivo è manifestamente infondato perché non considera che, sia per il reato più grave indicato al capo O), sia per gli altri reati unificati per continuazione ai capi B), C) e D), occorreva sciogliere la continuazione interna in ciascun capo tra il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. e il reato di contrabbando di cui all'art. 474 c.p., già dichiarato prescritto da questa Corte. Tale operazione è stata ritenuta correttamente eseguita dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Disposizione richiamata come reato presente nella continuazione interna da sciogliere ai fini della corretta rideterminazione della pena.

  • art. 474 c.p.

    Reato già dichiarato prescritto; la Corte richiama la necessità di sciogliere la continuazione interna con esso ai fini del ricalcolo della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria per inammissibilità non va applicata solo se il ricorrente ha proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che censuri la rideterminazione della pena senza confrontarsi con la corretta ricostruzione della continuazione interna e con lo scioglimento dei singoli vincoli di continuazione rilevanti per ciascun capo.
  • Quando un reato incluso nel medesimo disegno criminoso è stato dichiarato estinto o prescritto, il giudice del rinvio deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio tenendo conto dello scioglimento della continuazione interna tra i reati compresi in ciascun capo.
  • La censura sulla quantificazione della pena è manifestamente infondata se ignora l'operazione aritmetico-giuridica già correttamente eseguita dal giudice di merito in sede di rinvio e sorretta da motivazione non illogica.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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