Cassazione Civile, Ordinanza n. 16833/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un dottore commercialista aveva ottenuto in primo grado la condanna della cliente al pagamento di compensi professionali per attività di consulenza resa in relazione a un'operazione di "scudo fiscale" concernente partecipazioni azionarie estere. La cliente aveva impugnato la decisione, contestando non solo la percentuale applicata per quantificare il compenso, ma anche la base di calcolo: sosteneva che il compenso non dovesse essere rapportato al capitale azionario detenuto all'estero, bensì alle sanzioni tributarie. In cassazione deduceva, con il secondo motivo, omessa pronuncia o motivazione apparente della sentenza d'appello, perché la Corte territoriale aveva aderito alla decisione di primo grado solo quanto alla percentuale di computo, senza esaminare specificamente la censura relativa alla somma capitale da assumere come base di calcolo. Gli ulteriori motivi denunciavano violazione dell'art. 2233 c.c., della tariffa professionale richiamata, e dell'art. 385 c.p.c., ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente e quindi nulla, perché non rendeva percepibili le ragioni della decisione sulla specifica questione della base di calcolo del compenso professionale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi non sono stati esaminati nel merito perché il secondo motivo assorbiva gli altri.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato come norma sulla determinazione del compenso del professionista, ma il relativo motivo resta assorbito.
artt. 47, terzo comma, lett. F e 49 del d.m. n. 169/2010
Sono richiamati dalla ricorrente come parametri tariffari per la quantificazione del compenso professionale; il motivo è rimasto assorbito.
È richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito.
È richiamato indirettamente nella nozione di motivazione della sentenza, quale parametro della sufficienza/ esistenza della motivazione; la motivazione apparente determina nullità della sentenza.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sull'esattezza della decisione.
- Nel giudizio di appello, la motivazione per relationem alla decisione di primo grado è valida solo se risulta che il giudice di secondo grado abbia esaminato e valutato specificamente i motivi di gravame e le difese delle parti; in difetto, la sentenza è nulla.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": non rileva il semplice difetto di sufficienza, ma solo le anomalie motivazionali gravi come motivazione apparente o incomprensibile.
- Quando la censura investe sia la percentuale sia la base di calcolo del compenso professionale, il giudice deve dare conto di entrambi i profili, perché incidono in modo autonomo sull'entità del credito.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando l'accoglimento del motivo attiene a un vizio della motivazione che impedisce il riesame del merito in sede di legittimità.
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