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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13551/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nel corso dell'esecuzione, però, il decreto monitorio veniva revocato a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione dichiarava quindi estinta l'esecuzione. Il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dalla creditrice procedente veniva respinto, e la decisione era confermata in appello. In cassazione la banca proponeva un solo motivo, ma la Corte non esamina il merito della censura perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 1 marzo 2022, circostanza che faceva decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. e comportava l'onere, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., di depositare copia autentica della sentenza con la relata di notifica (o la documentazione equivalente per notifica via PEC). Tale onere non risultava assolto, e il ricorso era stato notificato il 29 aprile 2022, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava il principio che salva la procedibilità quando la notificazione del ricorso avvenga entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non sanata la mancanza, nel fascicolo del ricorrente, della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione (o dell'equivalente prova della notifica via PEC), poiché la parte aveva essa stessa dichiarato l'avvenuta notificazione della decisione e dunque doveva depositare la relativa documentazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. La successiva produzione non era utilizzabile ex art. 372 c.p.c. Inoltre, non poteva applicarsi il precedente giurisprudenziale favorevole alla procedibilità in difetto di deposito della relata, perché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Chi ricorre per cassazione, avendo dichiarato la notificazione della sentenza, deve depositare nei termini copia autentica della sentenza con la relata di notifica o la documentazione equivalente della notifica via PEC.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non può sanare l'omesso deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando ormai tardivo.

  • art. 630 c.p.c.

    Norma richiamata per il reclamo contro la declaratoria di estinzione dell'esecuzione.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo, il cui accoglimento ha determinato la revoca del titolo posto a base dell'esecuzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina il procedimento camerale in cassazione nel quale è stata trattata la causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, ove previsto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole.

Massime di principio

  • La parte che, nel ricorso per cassazione, dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume un onere di autoresponsabilità processuale e deve depositare tempestivamente la copia autentica della decisione con la relata di notifica o la prova equivalente della notifica via PEC.
  • L'omesso deposito della documentazione attestante la notificazione della sentenza comporta l'improcedibilità del ricorso, non essendo possibile sanare il vizio mediante successiva produzione documentale oltre i termini di legge.
  • Il principio che consente di ritenere procedibile il ricorso pur in difetto della relata di notifica opera solo se la notificazione del ricorso per cassazione sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso resta improcedibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza regola le spese del giudizio di legittimità e sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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