Cassazione Civile, Ordinanza n. 34583/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un verbale del 7 ottobre 2017 con cui la Provincia contestava a una società la violazione dell'art. 23, commi 7 e 13-bis, del codice della strada per aver collocato, sopra una struttura metallica, un cartello pubblicitario in vista di una strada extraurbana principale. Nel verbale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 4.740,60 e preannunciata la diffida alla rimozione dell'impianto. La società proponeva opposizione; il giudice di pace convalidava il verbale per mancata comparizione dell'opponente; il Tribunale, in appello, annullava il verbale ritenendo che la convalida fosse motivata solo apparentemente e, nel merito, che la sanzione ex comma 13-bis presupponesse non solo l'installazione abusiva ma anche la previa diffida e la sua inosservanza, mai intervenuta nel caso concreto. La Provincia ricorreva per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 23, commi 7, 11 e 13-bis, d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che la sanzione del comma 13-bis prescinda dalla preventiva diffida.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il precedente di legittimità secondo cui la sanzione del comma 13-bis dell'art. 23 cod. strada è autonoma rispetto a quella del comma 11 ed è collegata all'inosservanza dell'obbligo di rimozione conseguente a diffida dell'ente proprietario della strada. Poiché nella fattispecie non risultava emessa la prescritta diffida, ma solo preannunciata nel verbale, la decisione del Tribunale è ritenuta conforme al diritto affermato dalla Cassazione. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23, commi 7, 11 e 13-bis, d.lgs. n. 285/1992
Il comma 11 sanziona l'abusiva collocazione di cartelli o insegne pubblicitarie; il comma 13-bis riguarda invece l'inosservanza dell'obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla diffida dell'ente proprietario della strada. Le due fattispecie sono autonome e riferite a condotte diverse.
È richiamato solo per chiarire che la mancata contestazione della violazione di abusiva installazione non impedisce, per la diversa fattispecie del comma 13-bis, l'irrogazione della sanzione al soggetto obbligato alla rimozione.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Viene richiamato per la disciplina dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada presuppone la previa diffida dell'ente proprietario della strada e l'inosservanza dell'ordine di rimozione entro il termine di legge; essa non si confonde con la sanzione per l'originaria installazione abusiva.
- Le fattispecie sanzionatorie di cui ai commi 11 e 13-bis dell'art. 23 cod. strada sono autonome: la prima colpisce l'autore dell'abusiva installazione, la seconda il soggetto che non rimuove il manufatto dopo la diffida.
- In presenza di un verbale fondato sul comma 13-bis, la mera indicazione nel verbale dell'intenzione di inviare una diffida non equivale a diffida effettivamente emessa e non consente di integrare il presupposto sanzionatorio richiesto dalla norma.
- Il proprietario o possessore del suolo può contestare, in sede di opposizione, anche l'illegittimità derivata del verbale per insussistenza della violazione presupposta o per mancanza dei presupposti della diversa fattispecie sanzionatoria.
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