Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'assise d'appello di Napoli contestando: (i) l'incompetenza funzionale del giudice del rinvio (Luongo); (ii) la corretta quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione e il metodo di calcolo adottato per i reati satellite (tutti i ricorrenti); (iii) l'applicazione e la motivazione della recidiva (Luongo e altri); (iv) la reformatio in pejus e il computo di quote di pena riferite a reati per i quali alcuni imputati sono stati irrevocabilmente assolti (in particolare il reato di incendio, capo 3). Alcuni difensori censurano anche errata attribuzione di ruolo (Ariosto) e vizi di motivazione nella comparazione dei ruoli e nella determinazione degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi di Ariosto, Salomone e Terracciano fondati; il ricorso di Luongo è fondato solo in parte. In particolare: - È rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale proposta da Luongo: la designazione del giudice del rinvio da parte della Suprema Corte è inattaccabile salvo 'fatti nuovi' e, nel caso concreto, la regressione al giudice d'appello è stata giustificata dalla incidenza della circostanza annullata; la Corte ha comunque rettificato la motivazione ove necessario. - Sono annullate le statuizioni di incremento di pena riferite al reato sub 3) (incendio) nei confronti di Ariosto, Salomone, Luongo e Terracciano: quelle quote devono essere eliminate perché coperte da giudicato. - È accertata l'irregolarità del metodo di calcolo degli aumenti per la continuazione adottato dalla Corte d'appello (suddivisione in micro-pene per ogni satellite e applicazione ripetuta della recidiva): la determinazione degli aumenti per la continuazione deve essere rinnovata in merito secondo i principi richiamati (Sez. Un. Pizzone e altra giurisprudenza), con motivazione distinta per ciascun aumento e con rispetto del divieto di moltiplicare la recidiva sui singoli reati satellite (l'aumento per recidiva va operato sul reato più grave). - La sentenza è annullata limitatamente agli aspetti indicati (quote per il capo 3 e determinazione degli aumenti di continuazione) e rinviata al giudice del merito per nuovo esame sulle modalità di quantificazione delle pene accessorie e per la riconsiderazione comparativa richiesta, tenendo conto del divieto di reformatio in pejus e dei limiti del giudicato.
Norme richiamate
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
Disciplina la regressione al giudice di primo grado quando in sentenza sono state applicate aggravanti non contestate e di particolare incidenza; tuttavia la regressione è esclusa se l'aggravante nulla è stata neutralizzata da attenuanti equivalenti o ove l'aggravante nulla non influenzi concretamente il trattamento sanzionatorio (es. concorso con premeditazione che abbia già determinato ergastolo).
art. 522, 521 e 524 cod. proc. pen. (richiamati)
Principi sulla correlazione tra imputazione e decisione e sulla nullità per vizio di contestazione: aggravanti o fatti non contestati incidono sul diritto di difesa e possono determinare nullità assoluta della parte della sentenza che li applica.
art. 81 cod. pen. (comma quarto)
Nei calcoli per la continuazione il limite minimo (1/3) opera con riferimento al reato più grave; l'aumento per recidiva deve essere applicato sul reato più grave e non ripetuto meccanicamente su ciascun reato-satellite.
Regola i criteri di determinazione della pena e il cumulo giuridico tra circostanze aggravanti omogenee (applicazione della pena per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo) e la disciplina del cumulativo fra aggravanti.
La premeditazione nell'omicidio è aggravante che può comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo; la concorrenza di tale aggravante con altre può neutralizzare l'effetto pratico di altre aggravanti non contestate.
Principi di individualizzazione della pena: la recidiva e gli altri elementi soggettivi devono orientare la personalizzazione del trattamento sanzionatorio, ma senza automatismi e nel rispetto dei limiti di legge.
art. 597 e art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimenti al divieto di trattamento peggiorativo in sede di ricalcolo della pena; il giudice di rinvio non può operare una determinazione che risulti più gravosa rispetto a misure già irrevocabili per effetto del giudicato, salvo i limiti già richiamati.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen. (diminuente rito abbreviato)
La diminuzione di pena per il rito abbreviato si applica alla pena finale dopo la determinazione in base alle norme sul concorso di reati; la corretta sequenza è rilevante quando è in gioco l'ergastolo e la possibile sostituzione con pena temporanea.
Massime di principio
- Se in primo grado è stata applicata un'aggravante ad 'effetto speciale' non contestata, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità limitatamente a quella parte della sentenza e, di regola, disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado salvo che l'aggravante nulla non incida concretamente sulla sanzione (es. neutralizzata da premeditazione che già comporta ergastolo).
- L'aumento per recidiva, quando configurato come aggravante ad effetto speciale, deve essere considerato rispetto al reato più grave e non essere moltiplicato applicando lo stesso aumento separatamente su ciascun reato satellite nella continuazione.
- Se un reato satellite è stato irrevocabilmente assolto o è coperto da giudicato, la relativa quota di pena deve essere eliminata dal computo e il giudice deve ricalcolare gli aumenti per la continuazione tenendo conto dell'effetto dello scorporo sulla proporzione complessiva delle pene.
- In caso di annullamento parziale diretto alla ricalcolazione degli aumenti per continuazione, il giudice del rinvio deve motivare specificamente l'entità di ciascun aumento per i reati satellite (secondo la giurisprudenza Pizzone): la motivazione deve consentire il controllo di proporzionalità e di rispetto dei limiti di legge.
- L'obiezione di incompetenza del giudice del rinvio è difficilmente accolta a causa del principio di irretrattabilità del foro commissorio; solo fatti nuovi o vizi riconducibili all'errore di fatto, adeguatamente qualificati, possono giustificare diversa assegnazione.
- La riduzione per il rito abbreviato va applicata dopo aver determinato la pena lorda secondo le regole sul cumulo e la continuazione; la sequenza errata nel calcolo può determinare conseguenze rilevanti (es. ergastolo con isolamento diurno vs pena temporanea).
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