Cassazione Penale, Sentenza n. 40489/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: 1) nullità per omessa o irregolare notifica del decreto di citazione in primo grado e in appello; 2) carenza di dolo e insufficienza probatoria in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), con critica alla motivazione della corte; 3) travisamento della prova e vizio motivazionale per la revoca di testi probatori non rinnovati in appello; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che i motivi richiedessero una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che alcune doglianze (es. mancata richiesta di rinnovazione istruttoria o di applicazione della particolare tenuità) non erano state tempestivamente sollevate in appello. Sul profilo della notifica, la Corte ha ritenuto la censura generica e ha osservato che il decreto di citazione in primo grado risultava notificato a mani proprie tramite P.G.; inoltre l'imputato non aveva eccepito la presunta irregolarità in sede di appello. La sentenza di merito è stata considerata dotata di motivazione adeguata, in particolare circa il dolo desumibile anche dalla sottoscrizione relativa all'avvenuto pagamento delle fatture. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata nell'indicazione dei reati contestati (concorso/ricaduta su pena), usata semplicemente per definire il quadro sanzionatorio attribuito all'imputato
Norma che disciplina le fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo necessario sulla base della circostanza che l'imputato ha sottoscritto annotazioni di pagamento e che le fatture hanno effettivamente prodotto evasione fiscale per l'utilizzatore
Riferita alla nullità della notificazione della citazione: la Corte ha precisato che la nullità assoluta prevista dall'art.179 sussiste solo in caso di omessa notificazione o di inidoneità ad assicurare la conoscenza effettiva; in assenza di specificità della censura e di eccezione tempestiva, la presunta irregolarità può essere sanata
Richiamato nel motivo relativo alle notifiche; contestazione ritenuta generica e non adeguatamente specificata
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Norma procedurale richiamata per i limiti di motivazione del ricorso (esposizione nei limiti strettamente necessari)
Riferimento ai vizi della motivazione e al travisamento della prova: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a dimostrare un vizio della motivazione rilevante in cassazione
Norma sulle circostanze attenuanti speciali: il motivo relativo al loro mancato riconoscimento è stato ritenuto generico e insufficiente, soprattutto alla luce dei precedenti penali dell'imputato
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la pena nel minimo edittale congrua
Norma sulla sanatoria della notificazione difettosa: la Corte ha ricordato che le violazioni formali delle modalità di esecuzione della notificazione sono sanabili se non incidono sulla conoscenza effettiva
Richiamato con riferimento alla mancata proposizione in appello della richiesta di escussione dei testi revocati: la Corte osserva che senza tale richiesta non si poteva pretendere il rinnovo dell'istruttoria in cassazione
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato che la sua applicabilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non prospettata in appello
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al divieto di dedurre per la prima volta in cassazione questioni che dovevano essere sollevate in appello (es. applicabilità dell'art.131-bis)
Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono frequentemente inammissibili se non pongono rilievi di manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza totale di motivazione
- Le censure sulla regolarità della notificazione devono essere specifiche e tempestive; una eccezione generica di irregolarità, se non tempestivamente sollevata, può essere considerata sanata
- Questioni procedurali o probatorie che non sono state chieste o dedotte in appello (es. rinnovo dell'istruttoria, applicazione della particolare tenuità) non possono di norma essere formulate per la prima volta in cassazione
- Per le fattispecie fiscali basate su fatture per operazioni inesistenti, la prova del dolo può essere desunta da elementi come la sottoscrizione, le annotazioni di pagamento e l'effettiva evasione fiscale dell'utilizzatore; la mera formulazione di scenari alternativi non è sufficiente a erodere la motivazione del giudice
- Le doglianze generiche sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla sproporzione della pena sono inammissibili se non articolano elementi concreti che mostrino il vizio della motivazione
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