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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40489/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva: 1) nullità per omessa o irregolare notifica del decreto di citazione in primo grado e in appello; 2) carenza di dolo e insufficienza probatoria in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), con critica alla motivazione della corte; 3) travisamento della prova e vizio motivazionale per la revoca di testi probatori non rinnovati in appello; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che i motivi richiedessero una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che alcune doglianze (es. mancata richiesta di rinnovazione istruttoria o di applicazione della particolare tenuità) non erano state tempestivamente sollevate in appello. Sul profilo della notifica, la Corte ha ritenuto la censura generica e ha osservato che il decreto di citazione in primo grado risultava notificato a mani proprie tramite P.G.; inoltre l'imputato non aveva eccepito la presunta irregolarità in sede di appello. La sentenza di merito è stata considerata dotata di motivazione adeguata, in particolare circa il dolo desumibile anche dalla sottoscrizione relativa all'avvenuto pagamento delle fatture. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nell'indicazione dei reati contestati (concorso/ricaduta su pena), usata semplicemente per definire il quadro sanzionatorio attribuito all'imputato

  • art. 8 d.lgs. 74 del 2000

    Norma che disciplina le fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo necessario sulla base della circostanza che l'imputato ha sottoscritto annotazioni di pagamento e che le fatture hanno effettivamente prodotto evasione fiscale per l'utilizzatore

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferita alla nullità della notificazione della citazione: la Corte ha precisato che la nullità assoluta prevista dall'art.179 sussiste solo in caso di omessa notificazione o di inidoneità ad assicurare la conoscenza effettiva; in assenza di specificità della censura e di eccezione tempestiva, la presunta irregolarità può essere sanata

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alle notifiche; contestazione ritenuta generica e non adeguatamente specificata

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di motivazione del ricorso (esposizione nei limiti strettamente necessari)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento ai vizi della motivazione e al travisamento della prova: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a dimostrare un vizio della motivazione rilevante in cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali: il motivo relativo al loro mancato riconoscimento è stato ritenuto generico e insufficiente, soprattutto alla luce dei precedenti penali dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la pena nel minimo edittale congrua

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria della notificazione difettosa: la Corte ha ricordato che le violazioni formali delle modalità di esecuzione della notificazione sono sanabili se non incidono sulla conoscenza effettiva

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla mancata proposizione in appello della richiesta di escussione dei testi revocati: la Corte osserva che senza tale richiesta non si poteva pretendere il rinnovo dell'istruttoria in cassazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato che la sua applicabilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non prospettata in appello

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al divieto di dedurre per la prima volta in cassazione questioni che dovevano essere sollevate in appello (es. applicabilità dell'art.131-bis)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono frequentemente inammissibili se non pongono rilievi di manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza totale di motivazione
  • Le censure sulla regolarità della notificazione devono essere specifiche e tempestive; una eccezione generica di irregolarità, se non tempestivamente sollevata, può essere considerata sanata
  • Questioni procedurali o probatorie che non sono state chieste o dedotte in appello (es. rinnovo dell'istruttoria, applicazione della particolare tenuità) non possono di norma essere formulate per la prima volta in cassazione
  • Per le fattispecie fiscali basate su fatture per operazioni inesistenti, la prova del dolo può essere desunta da elementi come la sottoscrizione, le annotazioni di pagamento e l'effettiva evasione fiscale dell'utilizzatore; la mera formulazione di scenari alternativi non è sufficiente a erodere la motivazione del giudice
  • Le doglianze generiche sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla sproporzione della pena sono inammissibili se non articolano elementi concreti che mostrino il vizio della motivazione

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