Cassazione Civile, Ordinanza n. 04055/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda domande di rimborso IRAP per gli anni d'imposta 2014-2017 presentate da un professionista esercente la revisione dei conti, poi deceduto e sostituito in giudizio dall'erede. Il professionista sosteneva di non essere soggetto a IRAP perché non disponeva di un'autonoma organizzazione: svolgeva attività di consulenza esclusivamente in favore della società KPMG s.p.a., di cui era socio in misura minoritaria, senza percepire altri compensi e senza utilizzare una struttura organizzativa propria capace di generare valore aggiunto autonomo. La CTR aveva invece rigettato l'appello, valorizzando il dato della qualità di socio e l'esercizio, previsto dallo statuto, di funzioni gestionali. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che il giudice d'appello avesse applicato in modo erroneo i criteri sull'autonoma organizzazione, poiché l'organizzazione societaria era riferibile alla società e non al singolo professionista, e l'attività del professionista era svolta solo nell'ambito della struttura di un terzo già organizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, ai fini IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiede che il professionista sia responsabile della struttura organizzativa e ne tragga un incremento autonomo del valore della propria produzione; tale requisito non ricorre quando l'attività professionale è svolta esclusivamente all'interno dell'organizzazione di una società di cui il professionista è socio o collaboratore, senza che la struttura sia imputabile a lui sotto il profilo organizzativo. Nel caso concreto, la CTR aveva tratto indebitamente argomento dalla qualità di socio, dall'uso della struttura societaria e dallo svolgimento di funzioni gestionali previste statutariamente, senza considerare che l'attività era resa unicamente a favore della società e che, pertanto, il soggetto passivo dell'IRAP, per l'organizzazione, era la società e non il professionista. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario di rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; il requisito dell'autonoma organizzazione va verificato in concreto e, nel rimborso, l'onere della prova grava sul contribuente.
L'IRAP è qualificata come imposta a carattere reale, non come imposta sul reddito, e colpisce il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto denunciando la violazione di legge in relazione ai criteri di applicazione dell'IRAP e del requisito dell'autonoma organizzazione.
In tema di rimborso IRAP, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il professionista sia responsabile della struttura organizzativa e questa sia a lui imputabile anche sotto il profilo organizzativo, non essendo sufficiente un mero inserimento funzionale in una struttura altrui.
- Quando il professionista svolge la propria attività esclusivamente all'interno dell'organizzazione di una società, i compensi percepiti per tale attività non sono imponibili IRAP per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché l'organizzazione è riferibile alla società e non al singolo.
- Nel giudizio di rimborso IRAP, l'assenza del presupposto impositivo deve essere provata dal contribuente e va accertata separatamente per ciascun anno d'imposta controverso.
- La qualità di socio, anche con eventuali funzioni gestionali previste dallo statuto, non è di per sé sufficiente a imputare al professionista l'autonoma organizzazione della società, se l'attività è svolta solo a vantaggio dell'ente e nell'ambito di una struttura già organizzata da quest'ultimo.
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