Cassazione Civile, Ordinanza n. 27133/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dal proprietario originario di un reliquato di terreno, poi proseguita dagli eredi, per ottenere il rilascio della porzione di fondo occupata senza titolo dal Comune, la rimozione delle opere pubbliche eseguite sull'area e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dal 2010 fino al rilascio. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il proprietario avesse costituito una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, desunta dalla spontanea realizzazione di una recinzione che separava la parte destinata all'uso esclusivo da quella esterna e consentiva l'uso della porzione anche alla collettività. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione di norme costituzionali, CEDU, codicistiche e del d.lgs. n. 327/2001, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la dicatio ad patriam presuppone una volontaria messa a disposizione del bene a favore della collettività e che, nel caso concreto, il passaggio era usato soltanto dai proprietari limitrofi in ragione della posizione dei fondi, senza idoneità a soddisfare un'esigenza pubblica; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione e ulteriore omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti esposti, osservando che la dicatio ad patriam richiede una volontaria destinazione del bene all'uso pubblico con carattere di continuità, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva omesso di esaminare le missive con cui il proprietario aveva contestato al Comune l'occupazione e l'uso dell'area, sicché non era sufficiente valorizzare la sola recinzione come elemento univoco di costituzione della servitù. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto decisivo il mancato esame, da parte del giudice di appello, delle missive di contestazione inviate dal proprietario al Comune, poiché tali documenti erano rilevanti per escludere la volontaria destinazione del bene all'uso pubblico richiesta dalla dicatio ad patriam. Non essendo stato compiuto tale vaglio, la statuizione di appello è stata annullata.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati incardinati sui vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; il controllo di legittimità non consente di fondare il vizio di omesso esame sulla sola mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante dedotto col secondo motivo.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza di merito.
art. 111 Cost.
È invocato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 42 Cost.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la tutela della proprietà privata contro l'ablazione o limitazione non conforme a legge.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
È richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di proprietà e della sua protezione convenzionale.
È richiamato dai ricorrenti quale norma fondativa del contenuto del diritto di proprietà.
È richiamato dai ricorrenti nel quadro della tutela proprietaria contro le compressioni del diritto.
È richiamato dai ricorrenti tra le norme poste a sostegno della censura sulla pretesa servitù di uso pubblico.
d.lgs. n. 327/2001
È richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità dell'occupazione del suolo da parte dell'ente pubblico.
È menzionato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, richiede che il proprietario metta volontariamente il bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà o tolleranza, per soddisfare un'esigenza comune considerata uti cives.
- La sola realizzazione di un'opera materiale, come una recinzione o una separazione fisica del fondo, non è di per sé sufficiente a integrare la dicatio ad patriam se non risulta univocamente la volontà di destinare il bene all'uso pubblico.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Se documenti o comunicazioni del proprietario evidenziano la contestazione dell'uso pubblico o dell'occupazione del bene, il loro mancato esame può rendere erronea la conclusione sulla costituzione della servitù di uso pubblico e giustificare la cassazione della sentenza.
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