Cassazione Penale, Sentenza n. 6233/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Raimondo era stato condannato in primo grado con rito abbreviato per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) in relazione alla sua partecipazione al "clan Mallardo" e per attività riconducibili anche a truffe assicurative. La Corte d'appello di Napoli confermava la condanna. In cassazione i difensori proposero sei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione di "partecipante" all'associazione; difetto di correlazione tra contestazione e sentenza; mancato scrutinio di una intercettazione favorevole; omissione di motivazione sulla richiesta di derubricazione in concorso esterno; vizio relativo alla confisca di un immobile dissequestrato dal Riesame; mancata concessione delle attenuanti generiche e quantificazione della pena). Sono stati inoltre presentati motivi nuovi riferiti all'annullamento di pronunce a carico di terzi (Passarelli) che, secondo la difesa, avrebbero inciso sulla valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione logica e coerente, fondata su dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e su risultanze intercettative ritenute significative e tra loro riscontranti, e che le censure prospettate richiedessero un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha altresì ritenuto infondate le doglianze sulla correlazione dell'imputazione, sulla derubricazione, sulla confisca (per insufficiente allegazione difensiva idonea a superare la presunzione relativa di illecita accumulazione) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il provvedimento impugnato è stato dunque confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto integrata la partecipazione di Raimondo al clan (intraneità e operatività, anche tramite truffe assicurative), valutando il complesso probatorio (collaboratori e intercettazioni) idoneo a dimostrare la partecipazione nella forma della "partecipazione" e non del mero concorso esterno.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o aventi ad oggetto il merito dei fatti, quindi non idonei ad invalidare la decisione impugnata.
Principio di correlazione tra contestazione e sentenza. La Corte ha ritenuto che l'imputazione contenesse sufficienti riferimenti all'operatività del Raimondo nelle truffe assicurative e che pertanto non sussistesse vulnus alla correlazione.
Regole sul giudizio e sul principio del ragionevole dubbio. La Cassazione ha richiamato che le censure impongono un riesame del merito, non ammissibile in sede di legittimità, purché la motivazione sia logicamente coerente.
Consente l'inserimento di nuovi motivi in cassazione. La Corte ha valutato i motivi aggiunti e li ha ritenuti anch'essi infondati perché non scalfivano il quadro probatorio complessivo.
Norma sulle spese processuali in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare la somma alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Criteri per la determinazione della pena e per l'applicazione delle circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992 n. 356)
Normativa sul sequestro preventivo e confisca dei beni confiscabili; la giurisprudenza richiamata stabilisce una presunzione relativa di accumulazione illecita una volta dimostrata la sproporzione tra beni e redditi leciti, presunzione che può essere superata solo con allegazioni specifiche e verificate. La Corte ha ritenuto insufficienti le allegazioni difensive sull'immobile.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito: si valuta se la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e ancorata alle risultanze probatorie, non se esistano alternative valutazioni possibili.
- La partecipazione ad una associazione mafiosa può essere provata dal combinato di dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e da intercettazioni, purché emergano riscontri reciproci e una valutazione razionale del complesso probatorio.
- La mancanza di contestazione puntuale di singoli episodi (es. specifiche truffe) non esclude la possibilità di ritenere che l'imputato abbia operato in un settore che ha beneficiato l'associazione, soprattutto se l'imputazione e le dichiarazioni collegate lo indicano.
- Per ottenere la derubricazione in concorso esterno è necessario che la motivazione d'appello dimostri in modo persuasivo l'assenza di intraneità; la mera deduzione difensiva generica può non essere sufficiente.
- In materia di sequestro/confisca, una volta dimostrata la sproporzione tra patrimonio e reddito, grava sull'interessato l'onere di fornire allegazioni specifiche e verificabili per superare la presunzione di illecita accumulazione.
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche richiede argomentazioni concrete e non la sola affermazione di incensuratezza o di costituzione spontanea; il giudice deve indicare i parametri rilevanti ai fini della decisione.
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