Cassazione Penale, Sentenza n. 46285/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colletta impugnava la conferma della condanna per riciclaggio, deducendo: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi indicati nei registri aziendali come cedenti (art. 63, comma 2 c.p.p.), in quanto prive di avvisi/garanzie e potenzialmente self‑incriminanti; (ii) travisamento della prova e mancata prova certa dell'identità dei monili e della consapevolezza della loro provenienza delittuosa; (iii) errato trattamento delle circostanze attenuanti, negandole al ricorrente ma riconoscendole alla nipote, con disparità; (iv) vizio di qualificazione del fatto: la condotta sarebbe al più tentativo di riciclaggio o ricettazione, non riciclaggio consumato, non essendosi verificata trasformazione morfologica (fusione) della merce; (v) nullità per data errata indicata nella sentenza; (vi) mancata comunicazione all'imputato del differimento d'udienza del 19/3/2020 (profili processuali).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei terzi perché, al momento della loro escussione, non sussistevano indizi tali da considerarli indagati; ha dichiarato adeguata e logica la motivazione della corte di merito in ordine alla configurazione del reato di riciclaggio consumato: il 'paludamento amministrativo' (annotazione nei registri come cessione da soggetti leciti) è atto idoneo a dissimulare la provenienza illecita e quindi integra la condotta prevista dall'art. 648‑bis c.p.; pur riconoscendo che in astratto il tentativo di riciclaggio è possibile, nella fattispecie la condotta si era già consumata con la registrazione fittizia; le censure sulla disparità di trattamento sanzionatorio sono infondate perché adeguatamente motivate; i rilievi processuali (data errata in calce, mancata comunicazione del mutamento di rito per emergenza Covid) non comportano nullità rilevante per il caso. Conseguentemente è stata confermata la condanna e il rigetto del ricorso (conle relative statuizioni di rito a favore della parte privata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone non assistite trova applicazione solo se, al momento dell'escussione, sussistono indizi non equivoci di reità tali da attribuire al dichiarante la qualità di indagato; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto che tali indizi non sussistessero e questa valutazione è rimasta sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata.
art. 648‑bis c.p. (riciclaggio)
Il reato è a condotta libera e può integrarsi non solo con l'alterazione materiale del bene ma anche con atti dissimulatori 'innominati' (es. registrazione amministrativa come proveniente da cedenti leciti) volti a rendere più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita; tali atti possono determinare la consumazione del reato senza necessità di fusione materiale del bene.
La Corte osserva che, sebbene in astratto il tentativo di riciclaggio sia configurabile, occorre valutare caso per caso se gli atti compiuti costituiscono già la consumazione. Nel caso esaminato gli atti amministrativi di 'paludamento' sono stati ritenuti sufficienti alla consumazione.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma sui requisiti del ricorso per cassazione impone l'esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto; la semplice ripetizione dei motivi già valutati e motivatamente disattesi dalla corte di merito è inammissibile e non assolve alla funzione critica richiesta.
art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
La doglianza circa la data errata in calce della sentenza è stata ritenuta irrilevante perché la data corretta risultava dall'intestazione e dal dispositivo; la mera discrepanza nella data in calce non determina nullità se non incide sull'identificazione della decisione.
Norma procedurale richiamata per le statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso (ad esempio pronuncia sulle spese), applicata nella prassi al termine del provvedimento di cassazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili se, al momento della loro acquisizione, non emergono indizi non equivocabili che li qualifichino come indagati; la valutazione è di merito e, se congruamente motivata, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Il delitto di riciclaggio può realizzarsi anche mediante atti amministrativi o formali che dissimulano la provenienza illecita della cosa (es. registrazioni fittizie nei registri aziendali), senza che sia necessaria la trasformazione materiale del bene.
- In astratto il tentativo di riciclaggio è configurabile, ma la distinzione tra tentativo e consumazione dipende dalla concreta idoneità e completezza degli atti compiuti a realizzare l'allontanamento della traccia illecita.
- La differenziazione delle circostanze attenuanti e della sanzione tra coimputati è legittima quando la diversa valutazione sia adeguatamente motivata in rapporto alla condotta concreta di ciascuno.
- Irregolarità formali nella motivazione (es. data in calce errata) sono prive di rilievo quando non compromettono l'identificazione della decisione o i diritti della difesa.
- Mutamenti procedurali sopravvenuti per ragioni emergenziali (es. riti camerali per Covid) e la relativa forma di trattazione non richiedono necessariamente comunicazioni specifiche all'imputato se rimangono assicurate le facoltà difensive tramite il difensore.
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