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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11982/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame, articolato su quattro motivi: 1) censura della qualificazione della sua partecipazione come concorso nel reato di illecita concorrenza mediante minaccia o violenza aggravato ex art. 416-bis.1 c.p., sostenendo di avere svolto solo compiti esecutivi e non violenti; 2) carenza motivazionale sull'estensione a suo carico dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; 3) e 4) vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e mancata considerazione della sua personalità e del suo vissuto giudiziario per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (controllo sulla violazione di norme o sulla mancanza/manifesta illogicità della motivazione, senza poter sostituire la valutazione di merito). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia e coerente, indicante gravi indizi: la conversazione in cui Natale minaccia ("spezzargli tutte le mani"), la sua presenza presso l'abitazione di Bianco durante una perquisizione, e i colloqui che dimostrerebbero la sua consapevolezza e attività di supporto alle condotte illecite. Il Tribunale aveva altresì spiegato l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per il collegamento dell'attività illecita alla forza intimidatrice del gruppo camorristico e la finalizzazione economica a rafforzare il gruppo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione di una misura non detentiva (obbligo di dimora) alla luce della protrazione e non occasionalità della condotta e dell'assenza di elementi concreti che avrebbero dovuto giustificare il superamento della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle deliberazioni del giudice in materia di misure cautelari: richiamata per indicare la procedura con cui il Tribunale del riesame ha deciso sull'ordinanza impugnata.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante che qualifica le condotte dirette a rafforzare l'organizzazione mafiosa e la sua capacità intimidatoria. La Corte ha ritenuto che l'attività di imposizione commerciale e la consapevolezza di Natale della connessione con il gruppo Schiavone giustificassero l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per specifiche ipotesi aggravate; la Corte ha ricordato che il ricorrente deve indicare ragioni concrete per superare tale presunzione, cosa non fatta.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato per giustificare la trattazione scritta della causa davanti alla Corte (modalità procedurale adottata).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si controllano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non si può rivedere libremente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
  • Il ruolo "esecutivo" dell'indagato non esclude automaticamente la responsabilità: anche attività materiali o di supporto possono integrare il concorso nel reato se dimostrano consapevolezza e apporto causalmente efficiente alla condotta delittuosa.
  • Per l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. occorre dimostrare il collegamento funzionale tra la condotta economica illecita e la forza intimidatrice dell'organizzazione criminale e la finalità di accrescerne la potenza economica/criminosa; la valutazione può fondarsi su indizi concreti che evidenzino tale collegamento.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. richiede dal difensore elementi concreti e specifici per essere superata (es. prova di forte ancoraggio sociale, infermità, prove della non abitualità della condotta), mere affermazioni generiche sulla personalità non sono sufficienti.
  • L'applicazione di una misura non detentiva può essere compatibile con l'esistenza di esigenze cautelari quando il giudice di merito ritiene, motivatamente, che sia adeguata a prevenire il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio; il rimedio cautelare va proporzionato alle esigenze dimostrate.

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