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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03279/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha: a) revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 495/2022 del Tribunale di Gorizia, ritenendo che all'epoca della concessione fosse stata violata la causa ostativa di cui all'art. 164 c.4 c.p.; b) ha dichiarato la sussistenza del vincolo della continuazione tra condanne pregresse (Tribunale di Catania e Tribunale di Foggia) e ha rideterminato la pena complessiva in 2 anni di reclusione e euro 60.000 di multa. Il ricorrente ha dedotto errori di diritto e di motivazione: in particolare ha sostenuto che gli elementi ostativi erano già noti o conoscibili al giudice di merito e presenti nel fascicolo dibattimentale, e ha censurato la mancata determinazione espressa dell'estensione o meno del beneficio della sospensione condizionale alla pena complessiva risultante dalla continuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (confermando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente verificato il fascicolo e ha potuto revocare il beneficio solo perché la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che, nella rideterminazione della pena sulla base della continuazione, il giudice dell'esecuzione non ha espresso se la pena detentiva complessiva sia o meno condizionalmente sospesa né ha motivato sull'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive in rapporto alla pena complessiva. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla questione della sospensione condizionale delle pene relative ai reati posti in continuazione e ha rinviato al Tribunale di Gorizia per nuovo esame, libero nell'esito, con espresso obbligo di statuire e motivare se il beneficio della sospensione debba estendersi alla pena complessiva o sia revocato e, in quest'ultimo caso, per quali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte richiama che, a seguito di unificazione per continuazione, il giudice deve valutare e motivare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive in rapporto all'entità complessiva della pena.

  • art. 164 cod. pen.

    Individuazione delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la revoca è legittima se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione.

  • art. 168 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate a fondamento dell'operato del giudice dell'esecuzione nella revoca del beneficio (uso del fascicolo dibattimentale per la verifica).

  • art. 674 c.p.p.

    Rilevato nel ricorso difensivo come norma procedurale; la Corte osserva che la revoca della sospensione non può essere ottenuta tramite incidente di esecuzione ma, se il giudice della cognizione ha errato pur potendo avvedersene, la questione deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regole per il calcolo della pena per continuazione; la Corte sottolinea che dopo la rideterminazione per continuazione il giudice deve valutare l'operatività della sospensione in relazione alla pena complessiva così calcolata.

  • art. 40 d.lgs. 504/1995

    Riferimento alla medesima fattispecie delittuosa per cui il ricorrente era stato condannato in precedenza; usato nella ricostruzione fattuale dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è lecita solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo dibattimentale per verificarlo.
  • La revoca non può essere pronunciata tramite incidente di esecuzione se l'ostatività era documentalmente conoscibile: in tal caso la parte interessata deve utilizzare gli ordinari mezzi di impugnazione contro il giudice della cognizione.
  • Quando più condanne sono riunite sotto il vincolo della continuazione, il giudice che ridetermina la pena è tenuto a pronunciarsi espressamente e a motivare se la sospensione condizionale già concessa si estende alla pena complessiva (valutando condizioni oggettive e soggettive in relazione all'entità complessiva).
  • Se la pena complessiva rientra nei limiti che rendono possibile la sospensione condizionale (per la parte detentiva), il giudice deve dichiararlo esplicitamente; l'incertezza sulla portata del beneficio è vizio correggibile con annullamento e rinvio.
  • Difensore e pubblica accusa devono verificare e documentare lo stato del casellario e del fascicolo dibattimentale: annotazioni mancanti o non aggiornate possono giustificare l'intervento in sede esecutiva, ma la prova della conoscibilità dell'elemento ostativo al giudice della cognizione è decisiva.

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