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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39597/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva condannato l'imputata al pagamento di euro 400,00 di ammenda per la violazione dell'art. 677, comma 3, c.p., ritenendola titolare di un obbligo di custodia e a conoscenza di un'ordinanza sindacale che imponeva l'esecuzione di lavori. Nel ricorso per cassazione la difesa ha sostanzialmente contestato la ricostruzione fattuale del Tribunale, prospettando circostanze di fatto diverse da quelle accertate sulla base delle dichiarazioni testimoniali valorizzate in sentenza, senza però confrontarsi specificamente con il percorso logico-argomentativo della decisione impugnata. La censura, dunque, mirava a ottenere una rivalutazione del merito e della prova testimonialmente acquisita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una contestazione meramente fattuale della decisione di merito, priva di specifica critica alla motivazione e volta surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori, operazione preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 3, c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per omesso adempimento dell'obbligo di eseguire lavori imposti dall'autorità competente, nella specie richiamata in relazione all'obbligo di custodia e alla conoscenza dell'ordinanza sindacale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della non emersione dei vizi dal testo impugnato o da altri atti specificamente indicati; non consente la revisione degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La censura di vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata, indicando puntualmente gli errori logici o giuridici della motivazione; la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è esterno e limitato: esso verifica solo la presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e l'assenza di manifesta illogicità, senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
  • Quando il ricorso si risolve in critiche generiche o in una diversa ricostruzione dei fatti senza confronto con la motivazione impugnata, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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