Cassazione Penale, Ordinanza n. 09753/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I motivi erano quattro: 1) contestazione della valutazione di colpevolezza per la cocaina rinvenuta nella sua abitazione, sostenendo che fosse destinata all'uso personale quale 'scorta' e che non vi fosse prova adeguata del fine di spaccio; 2) censura sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il limitato quantitativo e criticando l'uso di elementi come disoccupazione e precedente specifico; 3) doglianza contro l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità per l'hashish, negando la consapevolezza del quantitativo trasportato e la riferibilità a contatti con ambienti criminali; 4) censura sulla pena accessoria del ritiro della patente per tre anni ex art. 85 d.P.R. 309/1990, ritenuta immotivata e non giustificata dall'uso di un veicolo o dalla dedotta abitualità dell'uso di cocaina.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che le censure riproponevano questioni di merito già valutate e disattese dai giudici di appello, senza indicare specifici travisamenti della prova o vizi logici effettivi. Ha confermato la logicità della motivazione sulla detenzione a fini di spaccio, richiamando il dato della purezza della cocaina, il numero di dosi, il confezionamento in involucri, il rinvenimento dei bilancini di precisione e della somma di denaro, nonché la corretta applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità secondo i criteri delle Sezioni Unite. Ha inoltre ritenuto legittima la pena accessoria del ritiro della patente, poiché finalizzata a disincentivare la reiterazione del reato e non subordinata all'uso del veicolo per commettere il fatto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato per censurare la valutazione di responsabilità, ma le doglianze sono state considerate meramente fattuali e non decisive in cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
l'ipotesi lieve va negata quando, alla luce del complesso degli elementi del fatto, il dato quantitativo e le modalità concrete di detenzione e confezionamento depongono per una condotta non lieve.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
l'aggravante dell'ingente quantità è configurabile per quantitativi di molto superiori alla soglia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità per le droghe leggere, e può essere desunta anche da indici logici sulla consapevolezza del trasporto.
il ritiro della patente è sanzione accessoria finalizzata a disincentivare la reiterazione dei reati in materia di stupefacenti e non presuppone necessariamente l'uso di un veicolo per commettere il reato.
norma incriminatrice della detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, applicata nel caso concreto alla cocaina rinvenuta nell'abitazione dell'imputato.
testo unico sugli stupefacenti richiamato come disciplina di riferimento della fattispecie e delle aggravanti/sanzioni accessorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se individua specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione.
- La destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente può essere esclusa sulla base di un complesso di indici convergenti, quali la quantità, l'elevata purezza, il confezionamento in dosi, la presenza di strumenti di pesatura e altri elementi compatibili con lo spaccio.
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto; non basta il solo dato quantitativo se il contesto fattuale e le modalità della condotta depongono per una maggiore gravità.
- L'aggravante dell'ingente quantità per le droghe leggere può essere ravvisata quando il principio attivo supera in modo marcato la soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità; la verifica va fatta sul quantitativo di principio attivo e sul contesto concreto.
- La consapevolezza del quantitativo trasportato può essere desunta logicamente dal ruolo svolto dal soggetto, dal valore economico della sostanza e dalla logica di affidamento tipica dei traffici illeciti, purché la motivazione sia sorretta da elementi oggettivi e non da mere congetture.
- La pena accessoria del ritiro della patente nei reati in materia di stupefacenti ha funzione preventiva e dissuasiva e non richiede che il reato sia stato commesso mediante un veicolo; la sua applicazione deve comunque essere motivata in relazione alla gravità del fatto e alla finalità di prevenzione della reiterazione.
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