Cassazione Penale, Sentenza n. 34759/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura della sentenza sulla base degli artt. 49, comma 2, e 497-bis cod. pen., sostenendo che il falso documentale (capo b) fosse grossolano e inidoneo a integrare la materialità del reato, e che la carta d'identità non avrebbe comunque consentito l'espatrio trattandosi di cittadino extracomunitario; 2) deduzione di errata qualificazione giuridica e vizio di motivazione sugli artt. 495 e 51 cod. pen.: la falsa indicazione delle generalità alla Polizia Giudiziaria (capo a) avrebbe dovuto rientrare nell'art. 496 cod. pen.; e la falsa indicazione al Giudice per le indagini preliminari (capo c) sarebbe scriminata dall'esercizio del diritto a non autoincrimarsi; 3) richiesta di rimodulazione del trattamento sanzionatorio (generica).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il falso fosse "grossolano": la Polizia aveva inviato il documento a reparto specializzato per accertarne la contraffazione, pertanto non risultava ictu oculi riconoscibile e la falsificazione non era inidonea. Ha inoltre escluso che la carta d'identità fosse un "falso innocuo" solo perché non idonea all'espatrio di un cittadino extracomunitario, osservando che la carta d'identità aveva comunque attitudine a comprovare l'identità personale. Sul secondo motivo ha confermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la fornitura di false generalità alla Polizia in assenza di altri mezzi di identificazione; ha escluso l'applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto a non autoincriminarsi (art. 66 c.p.p.), ribadendo l'obbligo di fornire le generalità veritiere. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, fornisce false dichiarazioni sulla propria identità alla Polizia Giudiziaria; la norma si applica quando non vi siano altri mezzi affidabili di identificazione.
Rilevata la punibilità per falso documentale quando il documento contraffatto sia idoneo a comprovare l'identità; la Corte ha escluso che la falsificazione fosse inidonea o "innocua" nel caso concreto.
Norma distinta rispetto all'art. 495; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione sotto l'art. 495 quando le false generalità sono fornite in assenza di affidabili mezzi di identificazione.
Richiamata dal ricorrente ma non ritenuta idonea ad escludere la materialità del falso contestato; la Corte non ha attribuito rilievo a tale censura rispetto alla prova del falso.
Richiamata nel ricorso; la sentenza non ha ritenuto applicabile alcuna scriminante basata su tale norma al comportamento contestato.
La Corte ha escluso che l'esercizio del diritto a non autoincriminarsi giustifichi la fornitura di false generalità: pur avendo diritto al silenzio, l'indagato è tenuto a fornire le proprie generalità secondo verità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso; presenza procedurale senza particolare interpretazione nel merito.
Massime di principio
- Un falso documentale non è "innocuo" semplicemente perché il documento non sarebbe valido per altri scopi (es. espatrio); la valutazione deve considerare l'attitudine del documento a comprovare l'identità.
- La svalutazione della falsità come "grossolana" richiede che la contraffazione sia riconoscibile ictu oculi da chiunque; se sono necessari accertamenti tecnici, la falsità è rilevante.
- Quando una persona, priva di mezzi di identificazione affidabili, fornisce false generalità alla Polizia Giudiziaria, la condotta rientra normalmente nell'art. 495 cod. pen.; non si ricollega automaticamente all'art. 496.
- Il diritto al silenzio o alla non autoincriminazione non legittima la menzogna sulle generalità davanti all'Autorità: l'obbligo di fornire generalità veritiere permane.
- Le impugnazioni sul trattamento sanzionatorio devono contenere motivazioni specifiche e circostanziate; genericità rende il motivo inammissibile.
Testo integrale
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