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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16561/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti di una società alberghiera per il pagamento del prezzo di quarantadue sommier. L'ingiunta ha proposto opposizione deducendo vizi occulti dei beni venduti e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di somme versate per una fornitura precedente. Il tribunale ha revocato il decreto e ha condannato la fornitrice alla restituzione di euro 5.760,00. La società fornitrice ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività. I soci della società fornitrice, quali ex soci della s.n.c., hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere tardivo l'appello, non considerando che la notifica era stata eseguita entro l'anno ex art. 327 c.p.c. presso il difensore domiciliatario indicato nel giudizio di primo grado e anche presso un diverso domiciliatario, nonché che vi sarebbe stata conoscenza del procedimento da parte dell'appellata; 2) violazione della medesima norma per avere la corte reputato non perfezionata la prima notifica del 29 giugno 2017, nonostante la dedotta falsità o inattendibilità dell'attestazione di irreperibilità dell'ufficiale postale; 3) violazione degli artt. 330 e 156 c.p.c. perché l'istanza di visibilità del fascicolo telematico e la costituzione della società appellata avrebbero sanato il vizio notificatorio. La controricorrente ha anche eccepito il difetto di legittimazione dei ricorrenti, sostenendo che non potessero impugnare in quanto soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che i ricorrenti, quali ex soci della società in nome collettivo, fossero legittimati ad impugnare, perché dalla cancellazione della società possono derivare il trasferimento ai soci dei rapporti attivi e passivi, e nel caso concreto non era stata allegata né provata l'estinzione del credito della società. Nel merito, però, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività: la prima notifica dell'atto di appello non si era perfezionata, poiché l'agente postale aveva attestato l'irreperibilità del destinatario; la seconda notifica non poteva essere considerata tempestiva, perché la dedotta nuova elezione di domicilio presso un diverso difensore non risultava dalla notificazione della sentenza di primo grado e non era stata provata dai ricorrenti; inoltre l'istanza di visibilità del fascicolo telematico non sanava la mancata tempestiva proposizione dell'impugnazione. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando l'errore notificatorio non è imputabile al notificante, la ripresa del procedimento notificatorio può retroagire solo se la parte lo riattivi immediatamente dopo la conoscenza dell'esito negativo, circostanza che qui non ricorreva. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine annuale per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza; nella fattispecie, applicandosi il testo previgente, la tardiva rinnovazione della notifica oltre tale termine rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 330 c.p.c.

    l'elezione di domicilio rilevante ai fini della notificazione dell'impugnazione è solo quella contenuta nell'atto di notificazione della sentenza; non è sufficiente un'elezione compiuta in altro atto, come il precetto.

  • art. 156 c.p.c.

    la mera conoscenza di fatto dell'impugnazione o la costituzione successiva non sanano, di per sé, il mancato rispetto del termine perentorio di impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge e, in parte, di motivazione contro la declaratoria di tardività dell'appello.

  • art. 366 c.p.c.

    grava sulla parte che deduce un fatto processuale l'onere di indicare e produrre specificamente gli atti da cui esso risulta, a pena di inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 480 c.p.c.

    l'elezione di domicilio nel precetto opera solo nel processo esecutivo e non produce gli effetti di cui all'art. 330, comma 1, c.p.c.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la notifica dell'atto di appello deve perfezionarsi entro il termine perentorio; se la prima notificazione non si conclude validamente e la rinnovazione avviene oltre il termine, l'appello è tardivo salvo che ricorrano le condizioni per la retrodatazione degli effetti del procedimento notificatorio.
  • Quando la notifica dell'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza dopo aver appreso l'esito negativo; in mancanza di tale pronta riattivazione, non opera la retroazione degli effetti alla data della prima attivazione.
  • L'elezione di domicilio idonea a individuare il destinatario della notifica dell'impugnazione rileva solo se contenuta nell'atto di notificazione della sentenza impugnata; elezioni di domicilio compiute in atti diversi non sono automaticamente opponibili ai fini dell'art. 330 c.p.c.
  • La mera conoscenza di fatto del giudizio di impugnazione o la successiva attività difensiva del destinatario non sanano il difetto di tempestiva proposizione dell'impugnazione, poiché il rispetto del termine perentorio è requisito autonomo e decisivo.
  • Chi deduce in cassazione un vizio processuale fondato su specifici atti o documenti ha l'onere di indicarli e produrli in modo puntuale, altrimenti la censura non è scrutinabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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