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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33670/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per concorso in estorsione continuata e aggravata (luglio 2023). Le censure dedotte dal difensore riguardano: 1) presunto travisamento e carenza di motivazione sul piano della valutazione delle prove e dell'elemento soggettivo, con richiamo alle individuazioni fotografiche (riconoscimento del Pezzella) e presunte discrepanze tra dichiarazioni dei testi (Coppola, Piccolo, Ciervo); mancata considerazione delle dichiarazioni dell'imputato; 2) contestazione della sussistenza delle circostanze aggravanti: "più persone riunite", aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.3 (appartenenza o collegamento a sodalizio mafioso) e art. 416-bis.1 (uso del "metodo mafioso"), con doglianza anche sul profilo soggettivo richiesto per tale aggravante; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) nonostante comportamento collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, richiamando il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove salvo che sussistano vizi di motivazione macroscopici. Ha confermato la fondatezza della ricostruzione dei giudici di merito, in particolare l'attribuzione al Diana del ruolo primario nella richiesta estorsiva (anche per la dichiarazione "siamo la gente di Casale"), la configurabilità delle aggravanti ("più persone riunite", collegamento oggettivo alla figura criminale del Pezzella e applicabilità dell'aggravante per metodo mafioso ex art. 416-bis.1), e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e il pesante curriculum criminale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa alla pena per il delitto di estorsione. La Corte ha confermato l'applicazione condivisa con l'art. 628 per la qualificazione del reato commesso.

  • art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, cod. pen.

    Aggravanti dell'estorsione; la Corte ha ritenuto configurata la circostanza della pluralità di persone e ha ritenuto pertinente la valutazione della collegialità con soggetti già noti per condotte mafiose (Pezzella), pur osservando che tale aggravante non ha inciso nel calcolo finale della pena per effetto dell'applicazione di art. 63, comma 4.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del "metodo mafioso". La Corte ha confermato che è sufficiente, in un territorio con organizzazione mafiosa radicata, il richiamo esplicito o implicito al potere intimidatorio del clan (qui l'espressione "siamo la gente di Casale") per configurare l'aggravante, non richiedendosi una prova ulteriormente intensa del dolo rispetto al richiamo al potere intimidatorio.

  • art. 81 cpv. e art. 110 cod. pen.

    Riferimenti alla responsabilità per concorso di persone nel reato; la pronuncia ha ritenuto provata la partecipazione concorrente di più soggetti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, escludendo la trasformazione del ricorso in rinnovato giudizio di merito salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti per la gravità dei fatti, le modalità di consumazione e il significativo profilo criminale dell'imputato; non è richiesto che il giudice consideri ogni singolo elemento favorevole purché indichi quelli decisivi.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte segnala che l'aggravante collegata al sodalizio mafioso è stata considerata priva di incidenza nel calcolo della pena per effetto dell'applicazione di tale disposizione con riferimento alla recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di liquidazione delle spese del procedimento di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Se esistono due sentenze di merito concordanti ("doppia conforme"), la Cassazione è molto limitata nel riesaminare le valutazioni probatorie: è necessario dimostrare vizi di motivazione manifesti, contraddittori o l'omissione di atti probatori essenziali.
  • La valutazione della credibilità delle vittime e dei testi è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è rivedibile in Cassazione se non per manifeste contraddizioni o per ignoranza di prove rilevanti.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere configurata anche quando l'agente richiami, esplicitamente o implicitamente, l'appartenenza o il riferimento a un clan noto nel territorio (basta che il richiamo renda credibile l'uso del potere intimidatorio del gruppo).
  • La presenza di più soggetti nell'azione estorsiva giustifica l'aggravante "più persone riunite"; non è necessario che tutti i partecipanti siano attivi nello stesso grado per configurare l'aggravante.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e positivi: la gravità del fatto e un pregresso gravato da precedenti ostano frequentemente al loro riconoscimento.
  • In sede di ricorso per cassazione non è ammessa una semplice riedizione delle valutazioni di merito o la richiesta di diversa ponderazione delle prove; le censure devono mirare a vizi giuridici o a macroscopiche illogicità della motivazione.

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