Cassazione Penale, Sentenza n. 17533/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili: estorsione aggravata (rito abbreviato) e associazione per delinquere di tipo mafioso. Il primo motivo deduceva l'errata individuazione della violazione più grave: secondo la difesa la gravità va valutata con riferimento alla pena 'cristallizzata' prima dell'operazione di diminuzione per il rito abbreviato, per cui la violazione più grave sarebbe stata l'estorsione; il secondo motivo (subordinato) censurava la congruità dell'aumento per la continuazione (di anni tre, ridotti a due per il rito) per carenza o insufficienza della motivazione, invocando circostanze favorevoli del ricorrente (età, fatti risalenti, condotta successiva).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio, confermando che ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva il giudice deve fare riferimento alla pena concretamente inflitta nelle singole sentenze (quindi anche dopo le riduzioni per il rito abbreviato), e pertanto corretta l'individuazione dell'associazione mafiosa come violazione più grave (pena di 7 anni). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità: la determinazione del maggior incremento rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è risultata sufficientemente motivata con richiamo alla gravità, alla durata della condotta estorsiva e al contesto mafioso. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato
La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con sentenze irrevocabili, il riferimento deve essere alla pena effettivamente inflitta in concreto dal giudice della cognizione, comprensiva delle riduzioni applicate (es. abbreviato).
Riferimento generale al cumulo e alla determinazione della pena per reati commessi con un'unica occasione o in contesto di continuazione; qui impiegato nel quadro della disciplina della continuazione.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze e criteri di commisurazione). La Corte ricorda che il giudice di merito ha discrezionalità nel graduare la pena applicando i criteri dell'art. 133; la motivazione può essere sintetica salvo casi di pena significativamente maggiore della media edittale.
Norma processuale citata tra le ragioni di impugnazione (profili relativi all'esecuzione e impugnazioni), richiamata nel ricorso ma non ulteriormente estesa nella decisione.
Previsione della riduzione di pena per il rito abbreviato; applicata nel caso concreto per ridurre l'aumento richiesto per la continuazione relativo al reato definito con abbreviato.
Fatto il riferimento al delitto di associazione mafiosa come uno dei reati coinvolti; la pena inflitta per questo reato è stata considerata la più grave ai fini della continuazione.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata come criterio in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie non vi erano elementi per escludere la colpa, dunque è stata disposta la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per l'applicazione della continuazione tra reati giudicati separatamente con sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione deve confrontare le pene concretamente inflitte in ciascuna sentenza: prevale la pena effettiva risultante anche dopo le riduzioni per riti speciali (es. abbreviato).
- La determinazione dell'aumento per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione può essere sintetica richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., salvo che la pena appaia 'di gran lunga' superiore alla misura media edittale, caso in cui è necessaria motivazione puntuale.
- In cassazione non è ammessa una rivisitazione ampia del giudizio di congruità della pena se la decisione di merito non risulta frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e reca motivazione sufficiente; i censure meramente valutative sono inammissibili/infondati.
- La scelta del rito e le conseguenti diminuzioni di pena incidono sulla concreta misura della sanzione e quindi sulla individuazione della violazione più grave; non occorre guardare alla pena 'cristallizzata' prima delle diminuzioni per il rito.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato comporta condanna alle spese e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, anche l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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