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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23225/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori redditi non dichiarati per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di un libero professionista, a seguito anche di indagini sui conti correnti. Il contribuente aveva attivato la procedura di accertamento con adesione, conclusa positivamente con versamento della prima rata e consegna di una polizza fideiussoria; l'Ufficio aveva però poi negato il perfezionamento dell'adesione sostenendo che la garanzia non fosse valida perché rilasciata da un soggetto non abilitato ai sensi della normativa richiamata. Successivamente l'amministrazione aveva iscritto a ruolo la pretesa originaria e notificato cartella di pagamento. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sulla pretesa inammissibilità dei ricorsi del contribuente; 3) violazione delle norme sull'accertamento con adesione, sostenendo che l'atto non si fosse perfezionato per difetto di valida polizza fideiussoria, con conseguente irrilevanza dell'accordo e piena legittimità della cartella sulla pretesa originaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la CTR aveva deciso sull'appello proposto dal contribuente, il quale chiedeva l'integrale annullamento della cartella perché la pretesa fiscale era stata sostituita dall'accordo di adesione, mentre l'amministrazione non aveva proposto un autonomo appello incidentale nel giudizio in cui la CTR si è pronunciata. Pertanto la CTR non era tenuta a statuire su un'impugnativa non proposta dall'Ufficio e l'Agenzia non era legittimata a dolersi della decisione che aveva rigettato l'appello del contribuente. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia al pagamento delle spese in favore del controricorrente e non ha applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura soggettiva della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato quale vizio dedotto con il primo e il secondo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha ritenuto il ricorso inammissibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito per difetto di legittimazione a dolersi della decisione impugnata.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria d'appello; non vi è stata una valutazione nel merito della doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR non doveva pronunciarsi su un'impugnazione non proposta dall'Ufficio nel giudizio considerato.

  • art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 218 del 1997

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'invalidità dell'adesione; la Corte non ha esaminato il merito della censura.

  • art. 8 D.Lgs. n. 218 del 1997

    richiamato come norma che disciplinerebbe il perfezionamento dell'adesione e la garanzia fideiussoria; il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità.

  • art. 9 D.Lgs. n. 218 del 1997

    richiamato insieme alle altre norme sull'accertamento con adesione; non è stato scrutinato nel merito.

  • art. 106 TUB

    citato nel fatto storico quale parametro dell'abilitazione del soggetto che aveva rilasciato la polizza fideiussoria; la Corte non ha preso posizione sulla questione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che contesti una sentenza d'appello per omessa pronuncia quando la decisione impugnata si è pronunciata solo sull'appello effettivamente proposto in quel giudizio e non su un'impugnazione che la parte dolente non aveva autonomamente introdotto.
  • La motivazione sulla validità della sentenza d'appello non può essere utilmente censurata dalla parte che, nel giudizio di merito, non abbia devoluto al giudice dell'impugnazione tutte le questioni su cui poi pretende una statuizione espressa.
  • Il giudice di legittimità, quando rileva che il ricorrente non è legittimato a dolersi della decisione impugnata perché la pronuncia ha riguardato un diverso e unico appello, dichiara inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le ulteriori doglianze sostanziali.
  • Nei rapporti in cui la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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