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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23185/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava un maggior reddito ai fini IRES per indeducibilità di costi ritenuti riferiti a operazioni asseritamente inesistenti. I soci della stessa società avevano impugnato distinti avvisi di accertamento con cui era stato loro contestato un maggior reddito imponibile non dichiarato, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili propria delle società a ristretta base sociale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma in sede di legittimità hanno depositato istanza di estinzione del giudizio, rappresentando che gli avvisi emessi nei confronti dei soci erano stati annullati in autotutela e che la società aveva aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016; hanno quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio per cessata materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e dichiarando estinto il processo. La decisione non entra nel merito dei motivi di ricorso, perché la controversia è stata definita per effetto della rinuncia e degli eventi sopravvenuti. Le spese sono state regolamentate nel dispositivo, con indicazione che restano a carico della parte come da testo disponibile, ma il testo fornito è troncato sull'ultima parola.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    rinunciare gli atti dello stesso ai sensi dell’art. 306 c.p.c. "per cessata materia del contendere"

    La rinuncia agli atti e la cessazione della materia del contendere sono state utilizzate come base per chiedere la definizione estintiva del giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    ricorrono, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta conforme ai requisiti formali richiesti.

  • art. 391 c.p.c.

    ricorrono, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.

    La Corte ha riconosciuto la ritualità della rinuncia nel giudizio di legittimità ai fini dell'estinzione del processo.

  • d.l. n. 193/2016

    la società ha aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016

    L'adesione alla definizione agevolata è stata valorizzata come evento sopravvenuto rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti accompagnata dalla sussistenza dei requisiti formali previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. comporta l'estinzione del processo.
  • Quando intervengono eventi sopravvenuti che eliminano l'interesse alla decisione, come l'annullamento in autotutela degli atti impugnati o l'adesione a una definizione agevolata, può configurarsi la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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