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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29824/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto un permesso di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen. per recarsi a Palermo a visitare la madre, donna di 81 anni affetta da Alzheimer. Il magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettato l'istanza, rilevando che si trattava di una patologia cronica e progressiva e che il permesso di necessità presuppone un evento inteso come fatto storico specifico, isolato e non ordinario; inoltre, erano già stati concessi due permessi, l'ultimo meno di un anno prima. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, l'eccezionalità richieste dalla norma riguarderebbe l'evento familiare e non sarebbe esclusa dalla cronicità della patologia; il provvedimento impugnato non avrebbe spiegato se la malattia della madre incidesse sulle facoltà mentali e sulla capacità di relazione con il figlio. Si richiamava giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi che una grave e cronica malattia psichica del familiare possa integrare l'evento familiare di particolare gravità, anche in assenza di un evento unico e irripetibile, sottolineando che in passato erano già state riconosciute legittime analoghe richieste e che l'ultima autorizzazione risaliva a luglio 2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse coerente con l'orientamento giurisprudenziale cui aderisce: il permesso di necessità può essere concesso una tantum oppure reiterato, ma solo a condizione che la frequenza non lo renda "ordinario". Nei casi diversi dall'imminente pericolo di vita del familiare o convivente, l'eccezionalità non deve necessariamente riguardare l'evento familiare in sé, bensì il beneficio, per evitare che patologie gravi ma stabili e croniche diventino il presupposto di reiterazioni tali da trasformare il permesso in un istituto ordinario. Poiché nella specie la patologia era cronica e progressiva e vi erano già stati due permessi, l'ultimo a meno di un anno dalla nuova richiesta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, ord. pen.

    il permesso presuppone un evento di particolare gravità; nei casi diversi dall'imminente pericolo di vita del familiare, l'eccezionalità deve riguardare il beneficio ed evitare che la misura divenga ordinaria per effetto di patologie gravi ma stabili e reiterate

  • art. 41-bis ord. pen.

    indica il regime differenziato in cui si trovava il detenuto richiedente

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in ragione della salute del congiunto

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il permesso di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen. richiede un evento di particolare gravità; quando non ricorre l'imminente pericolo di vita del familiare, l'eccezionalità può riferirsi al beneficio stesso, che non deve trasformarsi in un rimedio ordinario per situazioni stabili e reiterabili.
  • La cronicità e la gravità di una patologia del congiunto non bastano, da sole, a fondare indefinitamente il permesso di necessità se la reiterazione delle autorizzazioni rende il beneficio non più eccezionale.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a opporre una diversa lettura della nozione di eccezionalità senza confrontarsi in modo decisivo con la ratio del provvedimento impugnato e con il dato della reiterazione dei permessi già concessi.
  • La concessione ripetuta del permesso di necessità è compatibile con la legge solo se avviene con frequenza non tale da trasformarlo in un istituto ordinario; la valutazione va compiuta sulla concretezza del caso e sulla non ordinaria ricorrenza della situazione giustificativa.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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