Cassazione Penale, Sentenza n. 9325/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e ha accolto il secondo motivo per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato risultava estinto per prescrizione maturata il 29/10/2021, prima della pronuncia di appello del 25/01/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 610 cod. pen., deducendo: (1) vizio di motivazione della sentenza di appello; (2) estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché costituisce un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza dedurre travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, che sono i soli vizi apprezzabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il secondo motivo è ritenuto fondato: la consumazione è indicata il 25/09/2013, il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sospeso per 218 giorni, è decorso il 29/10/2021, cioè prima della sentenza di appello del 25/01/2022, e non risultano cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per cui è stato condannato il ricorrente (atto persecutorio/stalking). La decisione non investe la sussistenza della fattispecie, ma la sua estinzione per prescrizione.
Limita il sindacato della Cassazione ai vizi di motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova; motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione della attendibilità delle prove sono inammissibili.
Regola i termini di prescrizione dei reati. Nella sentenza è stato calcolato il termine massimo decorrente dalla consumazione, integrato da quanto previsto dall'art. 161 sul computo dei tempi.
Indica modalità di calcolo e sospensione degli effetti dei termini di prescrizione; applicato per determinare la durata effettiva comprensiva della sospensione di 218 giorni.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede le ipotesi di non punibilità che possono impedire l'effetto estintivo della prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di cause riconducibili a tale disposizione.
Massime di principio
- La Cassazione non può essere utilizzata per un nuovo esame di merito sulla attendibilità delle prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non rilevano un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- La prescrizione estingue il reato se il relativo termine decorre e si esaurisce prima della pronuncia che conferma la condanna; il giudice di cassazione deve rilevarla d'ufficio se emergente dagli atti e non contrastata da cause di sospensione o di non punibilità valide.
- Nel calcolo della prescrizione vanno contabilizzate le sospensioni e le interruzioni previste dalla legge: eventuali periodi di sospensione (es. 218 giorni nel caso) devono essere sottratti o aggiunti secondo le norme di computo per stabilire la data finale.
- Se la prescrizione è stata maturata prima della sentenza di grado successivo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Chi invoca la non estinzione per prescrizione (es. atti che prolungano i termini, cause di non punibilità) deve far emergere dalle carte elementi concreti che impediscano la declaratoria di estinzione; in assenza di tali elementi il giudice dichiara la prescrizione.
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