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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9325/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e ha accolto il secondo motivo per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato risultava estinto per prescrizione maturata il 29/10/2021, prima della pronuncia di appello del 25/01/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 610 cod. pen., deducendo: (1) vizio di motivazione della sentenza di appello; (2) estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché costituisce un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza dedurre travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, che sono i soli vizi apprezzabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il secondo motivo è ritenuto fondato: la consumazione è indicata il 25/09/2013, il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sospeso per 218 giorni, è decorso il 29/10/2021, cioè prima della sentenza di appello del 25/01/2022, e non risultano cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui è stato condannato il ricorrente (atto persecutorio/stalking). La decisione non investe la sussistenza della fattispecie, ma la sua estinzione per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi di motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova; motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione della attendibilità delle prove sono inammissibili.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola i termini di prescrizione dei reati. Nella sentenza è stato calcolato il termine massimo decorrente dalla consumazione, integrato da quanto previsto dall'art. 161 sul computo dei tempi.

  • art. 161 cod. pen.

    Indica modalità di calcolo e sospensione degli effetti dei termini di prescrizione; applicato per determinare la durata effettiva comprensiva della sospensione di 218 giorni.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede le ipotesi di non punibilità che possono impedire l'effetto estintivo della prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di cause riconducibili a tale disposizione.

Massime di principio

  • La Cassazione non può essere utilizzata per un nuovo esame di merito sulla attendibilità delle prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non rilevano un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La prescrizione estingue il reato se il relativo termine decorre e si esaurisce prima della pronuncia che conferma la condanna; il giudice di cassazione deve rilevarla d'ufficio se emergente dagli atti e non contrastata da cause di sospensione o di non punibilità valide.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno contabilizzate le sospensioni e le interruzioni previste dalla legge: eventuali periodi di sospensione (es. 218 giorni nel caso) devono essere sottratti o aggiunti secondo le norme di computo per stabilire la data finale.
  • Se la prescrizione è stata maturata prima della sentenza di grado successivo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Chi invoca la non estinzione per prescrizione (es. atti che prolungano i termini, cause di non punibilità) deve far emergere dalle carte elementi concreti che impediscano la declaratoria di estinzione; in assenza di tali elementi il giudice dichiara la prescrizione.

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