Cassazione Penale, Sentenza n. 29110/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania (18/01/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva la violazione e/o errata applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 2 cod. pen. e 25 Cost., sostenendo che le disposizioni dell'art. 4-bis hanno natura sostanziale e, pertanto, non possono essere applicate retroattivamente in malam partem. In particolare, contestava l'obbligo introdotto dall'art. 4-bis, comma 1-bis (modificato dal dl. n.162/2022 conv. in legge n.199/2022) che richiede di aver "dedotto né tanto meno dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna", sostenendo che tale novazione normativa produce un effetto sostanziale sulla natura della pena e sulle possibilità di accesso alle misure alternative, e che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la norma in senso costituzionalmente conforme escludendone la retroattività.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'art. 4-bis, comma 1-bis, così come modificato dal dl. n.162/2022 (conv. in legge n.199/2022), impedisce l'ammissione ai benefici se il condannato non ha dedotto o dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e della riparazione pecuniaria. Tuttavia la Corte ha escluso che la nuova disposizione configuri di per sé un regime assolutamente più sfavorevole rispetto al precedente, poiché la normativa previgente già impediva l'accesso ai benefici a determinate categorie (es. i non collaboranti). Ne consegue che la disciplina non determina una trasformazione della natura della pena tale da impedire l'applicazione retroattiva; pertanto la norma può essere applicata anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore (31/10/2022). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
la disposizione, come modificata, non consente l'ammissione ai benefici qualora il condannato non abbia "dedotto né tanto meno dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna"
La Corte ha interpretato che la nuova previsione impone un onere probatorio sul condannato riguardo ad obbligazioni civili e riparazioni pecuniarie; detta previsione non costituisce automaticamente una norma di sfavore in senso retroattivo perché non muta, in assoluto, la natura della pena rispetto a categorie già escluse anteriormente (es. non collaboranti).
dl. n.162 del 2022, convertito in legge n.199 del 2022
Atto normativo che ha introdotto la modifica all'art. 4-bis (comma 1-bis) richiedendo la deduzione o dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e della riparazione pecuniaria.
art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione al principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole; la Corte ha valutato la questione alla luce del principio costituzionale dell'irretroattività in malam partem e della giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2020
"natura penale 'sostanziale' di tutte le norme in grado di determinare una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato"
La Consulta ha stabilito che le norme sopravvenute che trasformino la natura della pena o la sua incidenza sulla libertà personale non possono essere applicate retroattivamente in malam partem; la Corte di cassazione ha usato tale parametro per valutare se la modifica normativa costituisse un peggioramento sostanziale.
Cass. Sez. 1, n. 12845 del 20/03/2020 e n. 37053 del 01/12/2020
Precedenti di legittimità che hanno escluso l'applicazione retroattiva di talune disposizioni di cui all'art. 4-bis quando la nuova regolazione comportava un effetto sostanziale peggiorativo (es. in materia di reati sessuali e collocazione in 'terza fascia'), utilizzati come riferimento comparativo dalla Corte.
Massime di principio
- La modifica normativa che introduce nuovi oneri (es. la dimostrazione dell'adempimento di obbligazioni civili) non è automaticamente retroattivamente vietata: occorre valutare se il nuovo istituto determini una trasformazione della natura della pena o della sua concreta incidenza sulla libertà personale.
- Se la disciplina previgente già escludeva dall'accesso ai benefici categorie di soggetti (es. i non collaboranti), l'introduzione di ulteriori requisiti non configura necessariamente un regime più sfavorevole ai fini del principio di irretroattività in malam partem.
- La verifica della retroattività penalmente sfavorevole si compie confrontando l'effetto concreto della nuova norma con la pena prevista al tempo del fatto: se il 'novum' cambia sostanzialmente la natura della sanzione (ossia applica una pena che è 'aliud' rispetto a quella originaria) la retroattività è vietata.
- In istanze di accesso a misure alternative la prova o la deduzione dell'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria costituisce un onere a carico del richiedente; in mancanza il beneficio può essere legittimamente escluso.
- Quando si presenta un caso analogo, conviene argomentare non solo sulla retroattività formale ma dimostrare concretamente che l'applicazione della norma sopravvenuta produce un mutamento sostanziale della posizione sanzionatoria del condannato rispetto al tempo del reato.
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