Sentenza del 21/05/2018 n. 12451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione il decreto n. 1092/2016 del Tribunale di Varese, che aveva respinto la loro opposizione allo stato passivo e negato il diritto al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, ritenendo che l'estinzione completa e irreversibile dell'apparato produttivo aziendale escludesse tale pretesa. Il ricorso è stato tuttavia notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 99 della legge fallimentare, poiché la comunicazione del decreto era stata inviata via PEC il 19 agosto 2016, mentre il ricorso è stato notificato il 20 settembre 2016. La mancata consegna del messaggio dipendeva dal fatto che la casella PEC del difensore era piena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto efficace la comunicazione via PEC nonostante il messaggio di mancata consegna, poiché la casella risultava piena per una causa imputabile al destinatario. Il difensore aveva l'obbligo di mantenere funzionante e capiente la propria casella PEC e di controllare regolarmente i messaggi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 200 euro per esborsi, 6.000 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 99 della legge fallimentare
Il termine per impugnare il decreto è di giorni 30.
Il ricorso per cassazione contro il decreto emesso in sede di opposizione allo stato passivo deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 16, comma 6, del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012
Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
Quando la comunicazione PEC non viene consegnata per una causa imputabile al destinatario, come la casella piena, la comunicazione si considera comunque validamente effettuata, con decorrenza dei termini processuali.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Cass. n. 13917/2016, Cass. n. 31/2017 e Cass. n. 23650/2016
Il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale.
Il titolare della PEC è responsabile della gestione dell'utenza e deve mantenerla attiva, capiente e idonea a ricevere le comunicazioni giudiziarie, controllando anche i messaggi eventualmente classificati come posta indesiderata.
Massime di principio
- La comunicazione giudiziaria via PEC può essere considerata validamente effettuata anche se il messaggio non viene consegnato perché la casella del destinatario è piena, trattandosi di una causa normalmente imputabile al titolare dell'utenza.
- Il difensore deve controllare regolarmente la propria PEC, mantenerne la capienza e verificare anche le cartelle di posta indesiderata; la mancata gestione della casella non sospende né proroga i termini processuali.
- I termini per impugnare decorrono dalla comunicazione validamente eseguita, anche quando il destinatario non abbia concretamente letto il provvedimento per propria negligenza.
- Prima di proporre un'impugnazione è necessario verificare con precisione la data e la validità della comunicazione del provvedimento, poiché il superamento del termine può comportare l'inammissibilità senza esame dei motivi di merito.
- La mancata contestazione specifica dell'eccezione di tardività sollevata dalla controparte può rafforzare la declaratoria di inammissibilità.
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